Ordinanza emessa il 16 maggio 2007 dal giudice di pace di Chioggia nel procedimento civile promosso da Costa Giorgio ed altro contro Ministero dell'interno Circolazione stradale - Sanzioni accessorie per violazioni del codice della strada (in specie, inosservanza dell'obbligo di indossare casco protettivo conforme ai tipi omologati) - Disciplina...

IL GIUDICE DI PACE

Premesso che con ordinanza 1° marzo 2006 il sottoscritto giudice di pace rilevava quanto segue:

"Sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 17 febbraio 2006, visto il ricorso ex art. 22 e ss., legge n. 689/1981, depositato in data 4 novembre 2005 da Costa Giorgio e Costa Gian Marco, entrambi residenti in Chioggia, via Libra n. 1, rappresentati e difesi dagli avvocati Giorgio Vianelli e Luciana Penzo del Foro di Venezia, avverso il verbale di contestazione n. 700002136783 redatto dalla Polizia Stradale di Chioggia in data 6 settembre 2005 nonche' avverso il successivo verbale di sequestro amministrativo, sempre redatto dalla Polizia Stradale di Chioggia e notificato in data 6 ottobre 2005, ha emesso la seguente ordinanza.

Con ricorso ex art. 22, legge n. 689/1981 i suddetti ricorrenti assumevano che in data 6 settembre 2005 agenti della Polizia Stradale di Chioggia avevano contestato, a mezzo di verbale di contestazione n. 700002136783, al sig. Costa Gian Marco in qualita' di trasgressore, ed al sig. Costa Giorgio in qualita' di proprietario solidalmente responsabile ex art. 196 c.d.s, la violazione dell'art. 171, comma 1 c.d.s. avendo accertato che il primo "circolava alla guida del ciclomotore Aprilia Scarabeo telaio ZD4PFG0001S038244 indossando casco non omologato (...)".

Mentre il casco veniva immediatamente posto sotto sequestro amministrativo, il ciclomotore veniva dapprima sottoposto a fermo amministrativo ex art. 171, comma 3 c.d.s. e quindi, con verbale redatto in data 6 ottobre 2005, anch'esso impugnato nel procedimento de quo, a sequestro amministrativo, ai fini della successiva confisca, ai sensi dell'art. 213, comma 2-quinquies e sexies c.d.s. introdotti dall'art. 5-bis, comma 1, lett. c) del d.l. 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168, entrata in vigore il 23 agosto 2005, ed affidato in custodia a Costa Giammarco presso la sua abitazione.

Rilevavano, in diritto, i ricorrenti:

la violazione del principio della personalita' della pena ex art. 27 Cost. gravando la sanzione della confisca del ciclomotore su un soggetto (Costa Giorgio proprietario del ciclomotore de quo) diverso dall'autore della violazione (Costa Gian Marco), nonche' l'evidente sproporzione fra la sanzione, ossia la confisca di un veicolo del valore di circa 2.500,00 euro, e la condotta illecita, consistita, di fatto, nell'aver omesso il controllo in ordine all'omologazione del casco indossato dal figlio;

l'applicazione di una norma di legge errata, per esser stata applicata una norma, l'art. 171 c.d.s., gia' modificato alla data dei fatti (6 settembre 2005) dalla legge n. 168/2005 (entrata in vigore il 23 agosto 2005) e, quindi, essendo stata gia' tramutata la sanzione del fermo amministrativo in sequestro;

la violazione del principio del ne bis in idem, per essere stato oggetto il medesimo bene sia della sanzione del fermo amministrativo che, immediatamente dopo, di quella di sequestro.

In conclusione gli opponenti evidenziavano, sommariamente, la incostituzionalita' dell'art. 171 c.d.s. per violazione del principio di ragionevolezza sia in considerazione della disparita' di trattamento rispetto ad altre violazioni ritenute piu' gravi, sia con riferimento al criterio di proporzione fra il disvalore del fatto e la sanzione applicata.

Dapprima in data 28 novembre 2005 e, successivamente in data 24 dicembre 2005, l'Amministrazione resistente faceva pervenire gli atti di cui all'art. 23, comma 2, legge n. 689/1981 unitamente a brevi memorie difensive in cui si confermava la piena legittimita' del proprio operato.

Alla prima udienza del 17 febbraio 2006 comparivano entrambe le parti che si riportavano alle rispettive difese e sulla richiesta del procuratore dei ricorrenti di fissarsi udienza di...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT