Ordinanza emessa il 16 gennaio 2007 dal giudice di pace di Catanzaro nel procedimento civile promosso da Costantino Vincenzo contro prefettura di Catanzaro ed altra Circolazione stradale - Sanzioni accessorie per violazioni del codice della strada - Confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo adoperato per commettere una delle violazioni...

IL GIUDICE DI PACE

Nel giudizio pendente davanti a se' n. 1933/c/2006 proposto da Costantino Vincenzo da Catanzaro, difeso e rappresentato dall'avv. Rossana Greco, del Foro di Catanzaro, contro Prefettura di Catanzaro e Regione Carabinieri Calabria Compagna di Catanzaro, in persona del Prefetto pro-tempore, quale organo periferico del Ministero dell'interno, ad oggetto: Opposizione a verbale di contestazione n. 517071418 del 26 giugno 2006 elevato dai Carabinieri della Compagnia di Catanzaro (N.O. - Aliquota Radio-Mobile), in dipendenza di violazione dell'art. 171, primo e secondo comma C.d.S. con applicazione della sanzione pecuniaria pari ad Euro 68,00 e della sanzione accessoria del sequestro amministrativo del mezzo MBK XC 300 c.c. tg. CF 80583 prevista dal decreto-legge n. 115/2005 convertito dalla legge n. 168/2005 finalizzato alla confisca.

I fatti sono questi:

al ricorrente, mentre conduceva, in Catanzaro, viale Magna Grecia, il veicolo di sua proprieta', e' stata contestata la violazione degli arti. 171, commi 1 e 2 e 213, 2-sexies comma del C.d.S., perche', momentaneamente, senza casco; egli, infatti, lo aveva tolto, asseriva, per rispondere a una telefonata di lavoro, dopo essersi accostato ai lati della strada. Il ricorrente ha chiesto e ottenuto dal giudice la sospensione, momentanea, del sequestro, per ragioni di lavoro, debitamente documentate. Veniva instaurato il procedimento e all'udienza del 9 gennaio 2007, alla presenza del solo difensore del ricorrente avv. Rossana Greco (ne' il prefetto, ne' il Comando Carabinieri si sono presentati), il g.d.p. accoglieva la reiterata domanda di incostituzionalita', addotta dalla stessa difesa per varie ragioni esposte in atti e in verbali di udienza. Veniva disposto il deposito, a parte, della presente Ordinanza e veniva sospeso il procedimento, confermando il dissequestro del ciclomotore a titolo provvisorio e temporaneo per evitare gravi danni al ricorrente e salvo l'esito del giudizio promosso presso la suprema Corte costituzionale.

In limine litis, prima di entrare nel merito, questo giudice espone:

la legge n. 168/2005, nel convertire con modificazioni il decreto-legge 115/2005, ha introdotto nel c.d.s, con l'art. 2l3, comma 2-sexies, la sanzione amministrativa della confisca obbligatoria dei ciclomotori o motoveicoli per le violazione agli artt. 169, comma 2 - 7, 170, 171 c.d.s. (che e' il nostro caso - modalita' d'uso del casco), la quale sanzione, a parere di questo...

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