Ordinanza emessa il 13 marzo 2006 dalla Corte di appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari nel procedimento penale a carico di Marocchi Giovanni ed altro Processo penale - Appello - Modifiche normative - Previsione di limiti al potere d'appello del pubblico ministero contro le sentenze di proscioglimento nel giudizio ordinario e nel gi...

LA CORTE DI APPELLO

Ha emesso la seguente ordinanza a scioglimento della riserva assunta al termine della discussione del processo celebrato con rito camerale ex art. 443.4 c.p.p. a seguito di appello proposto dal procuratore generale presso questo ufficio avverso la sentenza di assoluzione perche' il fatto non sussiste, quanto al reato di cui al capo a), e per estinzione a seguito di accertamento della doppia conformita' quanto al reato di cui al capo b), pronunciata dal Tribunale di Sassari, sezione distaccata di Alghero nei confronti di: 1) Marocchi Giovanni, n. Acquasanta Terme il 22 ottobre 1947, residente in Alghero, presso l'Hotel Capo Caccia; 2) Ferrari Marino, n. Padova il 4 ottobre 1954, residente Alghero, presso l'Hotel Capo Caccia; imputati:

  1. del reato di cui all'art. 20 lett. c), legge 28 febbraio 1985, n. 47, perche', in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, all'interno del complesso turistico "Capo Caccia", realizzavano, il Marocchi in qualita' di proprietario committente e il Ferrari in qualita' di responsabile dei lavori, un campo di bocce delle dimensioni di m. 24 x 4,10, previa movimentazione di mq. 288 di terreno e spianamento delle pendenze con contestuale modifica del piano di campagna senza aver ottenuto la prescritta concessione urbanistico-edilizia; in agro del comune di Alghero, loc. Tramariglio, nel mese di giugno 2001;

  2. del reato di cui all'art. 163 d.lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 per aver realizzato l'opera di cui al capo precedente, in zona assoggettata a vincolo paesaggistico ambientale ai sensi del d.m. 4 luglio 1966, senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione dell'ente regionale preposto; in agro del comune di Alghero, loc. Tramariglio, nel mese di giugno 2001;

Ritenuto che nella odierna udienza il p.g. ha osservato che, a seguito della entrata in vigore della legge 20 febbraio 2006 n. 46, applicabile, a norma dell'art. 10 di essa, anche ai procedimenti in corso, il gravame del procuratore generale dovrebbe essere, con ordinanza inoppugnabile giusta l'art. 10.2 della legge citata, dichiarato inammissibile avendo l'art. 2 della medesima legge reso inappellabili le sentenze di proscioglimento pronunciate ad esito di giudizio abbreviato, e che tuttavia, essendo ravvisabile contrasto fra gli articoli 1, 2 e 10 della legge n. 46/2006 e gli artt. 3 e 111 della Costituzione, la corte dovrebbe rimettere gli atti alla Corte costituzionale;

Sentito il difensore degli appellati che, sul punto, si e' rimesso alla decisione della Corte;

O s s e r v a

I profili di incostituzionalita' proposti dal procuratore generale sono non manifestamente infondati: l'art. 111 della Costituzione garantisce il principio della parita' delle parti nel processo, e questo principio, nella previsione costituzionale, non soffre di eccezioni di sorta (come invece puo' avvenire per altri...

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