LEGGE REGIONALE 12 Luglio 2007, n. 16 - Disposizioni generali in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.

Capo I
Disposizioni generali

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 63 del

17 luglio 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga la seguente legge regionale:

Art. 1.

F i n a l i t a'

  1. La Regione Veneto promuove iniziative ed interventi atti a garantire la fruibilita' degli edifici pubblici, privati e degli spazi aperti al pubblico, quale condizione essenziale per favorire la vita di relazione e la partecipazione alle attivita' sociali e produttive da parte delle persone con disabilita'.

    Art. 2.

    D e f i n i z i o n i

  2. Ai fini della presente legge s'intende per:

    1. persona con disabilita': soggetto con disabilita' fisica, sensoriale, psicologico-cognitiva, permanenti o temporanee;

    2. facilitatori della vita di relazione: le suppellettili, le attrezzature e gli arredi che consentano alla persona con disabilita' la pratica delle funzioni quotidiane;

    3. fruibilita': la possibilita', per le persone, di poter utilizzare con pieno godimento spazi aperti, spazi costruiti, arredi, servizi informativi, attrezzature e svolgere attivita' in sicurezza ed in autonomia.

    Art. 3.

    I n t e r v e n t i

  3. Le finalita' di cui all'Art. 1 sono perseguite, in particolare, attraverso:

    1. la promozione di attivita' di sensibilizzazione ed informazione mirate alla rimozione degli ostacoli di ordine culturale che impediscono la integrazione sociale delle persone con disabilita';

    2. gli interventi finalizzati alla formazione e aggiornamento di tecnici edili, in materia di eliminazione delle barriere architettoniche;

    3. la disciplina urbanistica ed edilizia, pubblica e privata;

    4. gli interventi finanziari per garantire la fruibilita' degli edifici e spazi pubblici, degli edifici e spazi privati aperti al pubblico;

    5. gli interventi finanziari per garantire la fruibilita' degli edifici privati;

    6. gli interventi finanziari per l'acquisto di facilitatori della vita di relazione;

    7. gli interventi finanziari per consentire l'accesso e l'uso dei mezzi di trasporto pubblico locale da parte delle persone con disabilita';

    8. gli interventi finanziari per l'adattamento di mezzi di locomozione privati;

    9. gli interventi finanziari per la redazione o revisione dei piani comunali di eliminazione delle barriere architettoniche di cui all'Art. 32 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" e successive modificazioni e all'Art. 24, comma 9, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e successive modificazioni.

    Art. 4.

    B e n e f i c i a r i

  4. Possono beneficiare delle agevolazioni previste dalla presente legge:

    1. gli enti pubblici;

    2. le aziende concessionarie di servizi di trasporto pubblico locale;

    3. i soggetti privati proprietari di spazi o edifici aperti al pubblico, ivi comprese le imprese;

    4. le persone con disabilita', coloro i quali li abbiano a carico, ai sensi dell'Art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e i soggetti che li assistono o li rappresentano secondo le norme del codice civile.

    Art. 5.

    C o m p e t e n z e

  5. La giunta regionale:

    1. adotta il piano annuale di intervento per l'eliminazione delle barriere architettoniche di cui all'Art. 17;

    2. assegna alle province ed ai comuni i fondi disponibili, secondo gli indirizzi del piano annuale di intervento di cui all'Art. 17;

    3. provvede al funzionamento del centro regionale di documentazione sulle barriere architettoniche di cui all'Art. 18;

    4. provvede alla realizzazione dei progetti speciali di cui all'Art. 19;

    5. assegna ai comuni contributi per la redazione o revisione dei piani comunali di eliminazione delle barriere architettoniche di cui all'Art. 8;

    6. promuove l'organizzazione dei corsi di formazione di cui alla lettera b) del comma 1 dell'Art. 3.

  6. Spettano, nel rispetto delle disposizioni poste dal piano annuale di intervento di cui all'Art. 17:

    1. alle province, le funzioni amministrative relative agli interventi finanziari previsti dalla presente legge a favore degli enti pubblici e delle aziende concessionarie di servizi di trasporto pubblico locale;

    2. ai comuni, le funzioni amministrative relative agli interventi finanziari previsti dalla presente legge a favore dei soggetti privati di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'art. 4.

    Capo II
    Disposizioni edilizie

    Art. 6. Progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici ovvero alla ristrutturazione di edifici esistenti

  7. I progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici ovvero alla ristrutturazione di interi edifici, o parte di questi, sono redatti in osservanza delle prescrizioni tecniche atte a garantire la fruizione degli edifici e degli spazi pubblici e privati, anche aperti al pubblico, stabilite con provvedimento della giunta regionale, nel rispetto dei principi fondamentali desumibili dalla legislazione statale.

  8. Le prescrizioni tecniche di cui al comma 1 non si applicano singole parti di edifici che, nel rispetto di normative tecniche specifiche, non possono essere realizzate senza barriere architettoniche, ne' ai volumi tecnici il cui accesso e' riservato ai soli addetti specializzati.

  9. Per quanto non diversamente disciplinato dalla presente legge e dal provvedimento di cui al comma 1, nonche' nelle more dell'approvazione di quest'ultimo, si applicano le disposizioni di cui alla normativa statale vigente in materia di barriere architettoniche.

  10. Le disposizioni del presente articolo prevalgono sulle norme dei regolamenti degli enti locali e sulle norme tecniche dei piani e regolamenti urbanistici contrastanti con esse.

    Art. 7. Interventi finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche soggetti a denuncia di inizio di attivita'

  11. Per gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e' ammessa la denuncia di inizio di attivita', in alternativa al permesso di costruire, per la realizzazione dei seguenti interventi:

    1. interventi di eliminazione delle barriere architettoniche che comportino la realizzazione di rampe ed ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;

    2. interventi di ristrutturazione edilizia finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche, che portino ad un organismo in tutto o in parte diverso dal precedente. modifiche di volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti nella destinazione d'uso;

    3. interventi consistenti in manufatti di eliminazione delle barriere architettoniche, qualora interessino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale, nonche' immobili aventi valore storico-architettonico individuati dagli strumenti urbanistici comunali previo preventivo parere o autorizzazione richiesti da decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e dalle ulteriori disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali previste dalla legislazione vigente.

  12. La denuncia di inizio di attivita' di cui al comma 1 deve riferirsi alla realizzazione d'interventi conformi alli prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti e dev'esser corredata dalla documentazione di cui al comma 5 dell'art. 10.

  13. La denuncia di inizio d'attivita' di cui al comma 1 e'...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT