LEGGE REGIONALE 15 Giugno 2007, n. 6 - Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo.

Titolo I
PRINCIPI, DEFINIZIONI E FUNZIONI

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 35 del

25 giugno 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Principi generali

  1. La Regione Campania riconosce ogni forma di spettacolo, aspetto fondamentale della cultura regionale, quale mezzo di espressione artistica, di formazione, di promozione culturale, di aggregazione sociale e di sviluppo economico e garantisce l'autonomia della programmazione artistica e la liberta' di iniziativa imprenditoriale.

  2. La Regione e gli enti locali, gli altri enti pubblici e privati, i cittadini singoli e associati e le persone giuridiche della Campania, ciascuno nel proprio ambito, concorrono a porre in essere le condizioni per un armonico sviluppo dello spettacolo in tutte le sue diverse tradizioni, generi, forme, ivi comprese quelle amatoriali. Assicurano la conservazione del patrimonio storico afferente lo spettacolo. Garantiscono le sperimentazioni, la ricerca, il rinnovo del linguaggio delle diverse forme di spettacolo, il confronto con le esperienze nazionali e straniere e l'integrazione con le altre arti. Promuovono la drammaturgia e la creazione contemporanee e le espressioni delle minoranze e dei residenti non italiani. Favoriscono il ricambio generazionale e l'integrazione dei linguaggi artistici e delle culture, puntando alla valorizzazione delle differenze, con particolare riguardo a quelle di genere nel campo delle attivita' dello spettacolo.

  3. Gli interventi pubblici in materia di spettacolo tono orientati al consolidamento ed allo sviluppo delle diverse attivita' di spettacolo ed in particolare al sostegno della produzione, alla distribuzione e circolazione degli spettacoli, alla mobilita' ed alla formazione del pubblico. Perseguono la piu' ampia partecipazione degli spettatori e un'equilibrata distribuzione dell'offerta culturale nel territorio regionale.

  4. Ai fini dell'attuazione della presente legge la Regione:

    1. garantisce continuita', sviluppo e sostegno alle attivita' di spettacolo ad iniziativa pubblica e privata gia' riconosciute da consoli- dati interventi o provvedimenti dello Stato o della Regione;

    2. stimola e promuove attivita' di spettacolo ad iniziativa pubblica e privata a carattere territoriale;

    3. incentiva la collaborazione fra soggetti pubblici, enti operanti nel settore dello spettacolo ai quali la Regione partecipa, e soggetti privati e tende alla razionalizzazione delle risorse economiche ed organizzative.

    Art. 2.

    Definizioni

  5. Ai fini della presente legge rientrano nella definizione di spettacolo:

    1. le attivita' di produzione, la distribuzione e la promozione degli spettacoli teatrali, musicali e di danza;

    2. l'esercizio e la gestione di teatri, sale e luoghi destinati allo spettacolo;

    3. le attivita' di spettacolo viaggiante;

    4. l'attivita' degli esercizi cinematografici e l'attivita' di promozione cinematografica.

  6. Ai fini della presente legge, si intendono:

    1. per centri stabili nazionali d'arte dello spettacolo ad iniziativa pubblica, i soggetti in possesso dei requisiti di cui agli artt. 10 e 11 del decreto del Ministero per i beni e le attivita' culturali del 21 dicembre 2005 settore attivita' teatrali;

    2. per centri stabili nazionali d'arte dello spettacolo ad iniziativa privata, i soggetti in possesso dei requisisti di cui agli artt. 10 e 12 del decreto del Ministero di cui alla lettera a);

    3. per centri stabili nazionali d'arte dello spettacolo d'innovazione, i soggetti in possesso dei requisiti di cui agli artt. 10 e 13 del decreto del Ministero di cui alla lettera a);

    4. per istituzioni concertistiche orchestrali, le istituzioni dotate di un complesso organizzato di artisti, tecnici e personale amministrativo con carattere di continuita', aventi il compito di promuovere, agevolare e coordinare attivita' musicali nel territorio provinciale o regionale e per le quali ricorrono le condizioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 2 dell'art. 10 del decreto del Ministero per i beni e le attivita' culturali del 21 dicembre 2005 - settore attivita' musicali;

    5. per soggetti stabili concertistici, gli organismi che:

    6. 1) dispongono di una organizzazione artistica, tecnica ed amministrativa con carattere di continuita' e stabilita';

    7. 2) hanno la disponibilita' esclusiva di una sala, tecnicamente attrezzata, direttamente gestita con una qualificata direzione artistica;

    8. 3) svolgono attivita' di produzione sostenuta con consolidati interventi o provvedimenti da parte dello Stato o della Regione;

    9. 4. realizzano almeno venticinque concerti l'anno di cui due produzioni;

    10. per teatri di tradizione, quelli che hanno come attivita' prevalente quella di promuovere, agevolare e coordinare, nell'ambito del territorio di propria competenza, le attivita' musicali con particolare riferimento all'attivita' lirica e che sono, altresi', caratterizzati da:

    11. 1) comprovata qualificazione professionale della direzione artistica;

    12. 2) produzione musicale propria e continuativa nell'ambito di un organico programma culturale di concerti, di spettacoli di danza e di opere liriche;

    13. 3) rappresentazione di opere liriche non inferiore al sessanta per cento dell'intero programma;

    14. 4) esecuzione delle opere liriche con orchestre di non meno di quarantacinque professori d'orchestra di nazionalita' italiana o comunitaria, salvo i casi di esecuzione di opere da camera per i quali e' consentito un numero minore;

    15. 5) entrate proprie o altri contributi pubblici o privati non inferiori al quaranta per cento delle loro entrate complessive;

    16. per associazioni musicali, i soggetti pubblici o privati, senza scopo di lucro, che svolgono attivita' concertistica e corale;

    17. per associazioni di danza, i soggetti pubblici o privati, senza scopo di lucro, che svolgono attivita' tersicoree;

    18. per associazioni culturali, i soggetti pubblici o privati, senza scopo di lucro, che svolgono attivita' teatrali di ricerca ed innovazione e hanno comprovata storicita';

    19. per soggetti stabili di danza, le strutture di produzione e promozione dotate di autonoma e comprovata qualificazione della direzione artistica, con stabilita' del nucleo artistico e dell'organico amministrativo e tecnico con un minimo di ottocento giornate lavorative e di venti giornate recitative per la promozione e con un minimo di trecentocinquanta giornate lavorative e di venti giornate recitative per la produzione, che svolgono, in ambito regionale, nazionale o comunitario, attivita' sostenuta da consolidati interventi o provvedimenti da parte dello Stato o della Regione;

    20. per imprese ed organismi di produzione, i soggetti che svolgono attivita' di produzione di spettacoli teatrali, musicali e di danza sul territorio nazionale o regionale, destinatari di consolidati interventi da parte dello Stato o della Regione, e che si caratterizzano per la validita' del progetto artistico e la capacita' organizzativa;

    21. per soggetti di distribuzione, promozione e formazione del pubblico gli organismi, ad iniziativa pubblica e privata, destinatari di consolidati interventi da parte dello Stato o della Regione, la cui attivita' sul territorio regionale e' volta alla rappresentazione di almeno quindici diversi spettacoli teatrali, musicali e di danza in piu' piazze di almeno tre province e alla promozione, divulgazione e conoscenza delle arti dello spettacolo;

    22. per esercizi teatrali privati i soggetti gestori di sale teatrali provviste di regolare agibilita', con un organico progetto annuale di ospitalita' di compagnie o complessi artistici professionali di teatro, danza e musica;

    23. per teatri municipali ad attivita' multidisciplinare, i teatri di proprieta' di comuni o province, gestiti in economia o a mezzo di aziende speciali, istituzioni, fondazioni, associazioni o societa' per azioni a prevalente carattere pubblico, provvisti di agibilita', con un organico progetto annuale di ospitalita' di compagnie o complessi artistici professionali ai quali concorrono con adeguati strumenti finanziari il comune o la provincia di appartenenza;

    24. per teatri del patrimonio regionale, i teatri di proprieta' della Regione, o da essa controllati, situati in aree metropolitane disagiate ed a rischio sociale, che hanno una capienza di almeno cinquecento posti;

    25. per grandi esercizi teatrali privati, quei soggetti gestori di sale teatrali con capienza di almeno novecento posti, provviste di agibilita' con un organico progetto annuale di ospitalita' con prevalenza di compagnie o complessi artistici professionali nazionali o interna- zionali;

    26. per residenza multidisciplinare, un progetto triennale, attuato da un soggetto avente personalita' giuridica, facente capo a uno o piu' comuni, da realizzare con il concorso dell'ente territoriale attraverso adeguato sostegno e apposita convenzione. La residenza deve garantire una molteplice attivita' di promozione, formazione del pubblico, produzione ed ospitalita', deve essere altresi' orientata alla contaminazione tra le varie esperienze dello spettacolo favorendone la creazione e l'esecuzione;

    27. per esercizio cinematografico la gestione di sale cinematografiche, con non piu' di quattro schermi, anche di proprieta' pubblica, provviste di regolare agibilita' ed aperte al pubblico;

    28. per spettacoli viaggianti, le attivita' spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, anche se in maniera stabile, definiti dalla legge 18 marzo 1968, n. 337.

  7. Ai fini della presente legge per giornata recitativa si intende una rappresentazione al pubblico alla quale si accede con l'acquisto di un biglietto di ingresso.

    Art. 3.

    Funzioni della Regione

  8. La Regione sostiene lo spettacolo, definisce la programmazione degli interventi regionali di promozione e innovazione, favorisce il consolidamento del rapporto dei soggetti con il territorio, promuove nuove attivita', la distribuzione e la...

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