LEGGE 18 marzo 1968, n. 337 - Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante

Coming into Force25 Aprile 1968
Enactment Date18 Marzo 1968
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1968/04/10/068U0337/CONSOLIDATED/20091214
Published date10 Aprile 1968
Official Gazette PublicationGU n.93 del 10-04-1968
TITOLO I

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Lo Stato riconosce la funzione sociale dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante.

Pertanto sostiene il consolidamento e lo sviluppo del settore.

Art 2.

Sono considerati "spettacoli viaggianti" le attivita' spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, ovvero i parchi permanenti, anche se in maniera stabile.

Sono esclusi dalla disciplina di cui alla presente legge gli apparecchi automatici e semi-automatici da trattenimento.

Art 3.

E' istituita presso il Ministero del turismo e dello spettacolo una commissione consultiva per le attivita' circensi e lo spettacolo viaggiante.

La commissione, nominata con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, e' composta da:

  1. il Ministro per il turismo e lo spettacolo, che la presiede;

  2. il direttore generale dello spettacolo;

  3. un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo avente qualifica non inferiore ad ispettore generale;

  4. un funzionario del Ministero dell'interno;

  5. un funzionario del Ministero delle finanze;

  6. un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

  7. tre rappresentanti degli esercenti dei circhi e dello spettacolo viaggiante;

  8. tre rappresentanti dei lavoratori dei circhi e dello spettacolo viaggiante;

  9. due tecnici, dei quali uno designato dal Ministero del turismo e dello spettacolo e uno dal Ministero dell'interno.

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo puo' delegare di volta in volta un Sottosegretario dello stesso dicastero o il direttore generale dello spettacolo a presiedere la commissione.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo.

I membri di cui alle lettere g) e h) sono designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministero del turismo e dello spettacolo, su una terna di nominativi proposta da ciascuna delle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative.

I membri della commissione durano in carica un biennio e possono essere confermati.

Art 4.

E' istituito presso il Ministero del turismo e dello spettacolo un elenco delle attivita' spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni, con l'indicazione delle particolarita' tecnico-costruttive, delle caratteristiche funzionali e della denominazione.

Dall'elenco di cui al precedente comma sono esclusi gli apparecchi automatici e semi-automatici da trattenimento.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presenta legge, l'elenco e' redatto ed approvato con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo di concerto con il Ministro per l'interno, su conforme parere della commissione di cui all'articolo precedente.

Il Ministero del turismo e dello spettacolo provvedera' periodicamente all'aggiornamento dell'elenco.

Art 5.

Nel concedere la licenza prevista dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza l'autorita' di pubblica sicurezza controlla altresi' che sia stata rilasciata l'autorizzazione di cui agli articoli 6 e 7 della presente legge.

Art 6.

L'esercizio dei circhi equestri e delle singole attivita' dello spettacolo viaggiante incluse nell'elenco di cui allo articolo 4, e' subordinato alla preventiva autorizzazione del Ministero del turismo e dello spettacolo, sentite le organizzazioni sindacali degli esercenti e dei lavoratori e, in caso di parere difforme o negativo, sentita la commissione consultiva prevista dall'articolo 3.

L'autorizzazione e' concessa previa valutazione dei requisiti tecnico-professionali del richiedente.

Per ogni attivita' autorizzata il Ministero del turismo e dello spettacolo rilascia all'esercente apposito contrassegno che dovra' essere apposto permanentemente ed in maniera visibile all'esterno dell'impianto.

L'autorizzazione e' sottoposta annualmente a revisione del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Art 6.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 21 APRILE 1994, N. 394

Art 7.

L'esercizio dei parchi di divertimento e' subordinato ad apposita autorizzazione del Ministero del turismo e dello spettacolo.

L'autorizzazione e' rilasciata, su conforme parere della commissione consultiva di cui all'articolo 3, sentite le organizzazioni sindacali degli esercenti e dei lavoratori, tenendo conto dei requisiti tecnico-professionali, nonche' della capacita' finanziaria e dell'anzianita' di esercizio del richiedente, in relazione alla categoria del parco da gestire.

L'autorizzazione e' sottoposta a revisione annuale dal Ministero del turismo e dello spettacolo.

Con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo saranno fissate le categorie dei parchi di divertimento in rapporto al numero ed all'importanza dei trattenimenti e delle attrazioni installate, ferma restando la esclusione degli apparecchi automatici e semi-automatici di cui all'ultimo comma dell'articolo 2.

Art 7.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 21 APRILE 1994, N. 394

Art 8.

Le imprese dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante di nazionalita' straniera, prima di effettuare tournees in Italia, devono richiedere al Ministero del turismo e dello spettacolo apposita autorizzazione, specificando le caratteristiche del complesso, il numero e la qualifica dei componenti, la localita' e la durata della tournee stessa.

L'autorizzazione e' rilasciata, sentiti il Ministero degli affari esteri, il Ministero dell'interno, il Ministero del commercio con l'estero e la commissione consultiva di cui all'articolo 3.

La concessione del permesso di soggiorno ai componenti il complesso e' subordinata al rilascio del nulla osta del Ministero del turismo e dello spettacolo, fatte salve le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica del 30 dicembre 1965, n. 1656, concernenti la circolazione ed il soggiorno dei cittadini...

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