Ordinanza del 13 marzo 2007 emessa dalla Corte di Appello di Milano - Sezione specializzata in materia di proprieta' industriale ed intellettuale sull'appello proposto da Alpi S.p.a. contro Alpilegno s.n.c. di Paolo Capra & C. Brevetti, marchi e privative industriali - Controversie devolute alla cognizione delle sezioni specializzate in materia ...

LA CORTE DI APPELLO

Nella causa civile promossa in grado d'appello con citazione notificata in data 11/13 ottobre 2005 a ministero aiutante ufficiale giudiziario dell'Ufficio unico notificazioni di Milano e posta in deliberazione nella camera di consiglio del 15 febbraio 2007 tra Alpi S.p.A., rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Petruzzelli, presso il cui studio e' elettivamente domiciliata in Milano, Corso Italia n. 43, per procura speciale a margine dell'atto di impugnazione, appellante e ALPILEGNO S.n.c. di Paolo CAPRA & C., rappresentata e difesa dall'avv. Riccardo Canali di Milano, presso lo studio del quale e' elettivamente domiciliata in Milano, via Cellini n. 8, per procura speciale in calce alla copia notificata dell'atto di appello, appellata, ha pronunciato la seguente ordinanza.

In fatto e diritto

1) Con atto di citazione notificato il 12 marzo 2001 la societa' ALPI S.p.A. aveva convenuto la societa' Alpi Legno S.n.c. di Capra Paolo & C. davanti al Tribunale di Brescia esponendo quanto segue:

la societa' attrice era un importante operatore a livello nazionale ed estero nel settore del legno, titolare del marchio registrato ALPI, impiegato da solo ovvero con altri suffissi, tra cui ALPILIGNUM, volto a contraddistinguere un peculiare tranciato utilizzato per realizzare diversi prodotti;

la societa' convenuta, nata come falegnameria, aveva ampliato la sfera della propria originaria attivita', fino ad espandersi nel settore degli imballaggi, presentandosi usualmente con la sola denominazione Alpi Legno, pubblicizzando la vendita di casse per imballaggio realizzate in cartone ondulato con rinforzi di legno, a mezzo dei marchi ALPI LEGNO e ALPI BOX, ed adottando infine per il proprio "sito internet" il domain name "ALPILEGNO";

tutto cio' esposto, l'attrice aveva chiesto che fosse accertata l'usurpazione del proprio marchio e fossero adottati i provvedimenti di modificazione, inibitoria, distruzione, cancellazione richiesti.

Alpi Legno di Capra Paolo S.n.c. si era costituita, contestando la fondatezza delle domande e deducendo la diversita' delle attivita' delle due imprese, l'una di ebanisteria, l'altra di imballaggi industriali, nonche' la diversita' di clientela. In ogni caso eccepiva di avere fatto uso del marchio ALPI LEGNO fin dalla sua costituzione (anno 1979), rilevando che i segni distintivi erano diversi anche dal punto di vista grafico.

Assunte le prove dedotte e precisate le conclusioni, il Tribunale di Brescia, con sentenza dell'8 ottobre 2004, depositata il 25 ottobre 2004, in parziale accoglimento delle domande, aveva dichiarato che la societa' Alpi Legno di Paolo Capra si era resa responsabile di usurpazione della ditta, dell'insegna e del marchio della societa' attrice, aveva ordinato alla societa' convenuta di eseguire la modificazione della ditta o ragione sociale e dell'insegna in modo da eliminare l'attuale veste grafica delle stesse ed aveva inibito l'uso del marchio, ordinando la distruzione di tutti gli oggetti che avessero integrato usurpazione dei segni di titolarita' della societa' attrice e fissando la penale della somma di Euro 5.000,00 per ogni ulteriore violazione od inosservanza constatata o per ogni ritardo accertato.

2) Con atto di citazione notificato in data 11-13 ottobre 2005 la societa' Alpi ha proposto appello, impugnando la sentenza del Tribunale di Brescia davanti alla sezione specializzata in materia di proprieta' industriale ed intellettuale di questa Corte. La societa' Alpilegno S.n.c. di Capra Paolo & C. si e' costituita chiedendo che in via preliminare fosse rilevata la inapplicabilita' al caso in esame delle disposizioni del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168 e fosse quindi dichiarata la incompetenza della Corte d'appello di Milano, essendo competente la Corte d'appello di Brescia.

Precisate le conclusioni all'udienza del 23 novembre 2006, e' stato disposto lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'articolo 190 cod.proc.civ., e la causa e' stata quindi assegnata in decisione nella camera di consiglio del 15 febbraio 2007.

La questione preliminare sollevata dalla societa' appellata riguarda la competenza per territorio di questa Corte d'appello, chiamata a pronunciarsi sull'impugnazione proposta dal Tribunale di Brescia, che rientra nel distretto ordinario della Corte d'appello di Brescia. La societa' appellata ha immediatamente sollevato questa eccezione con la comparsa di risposta e l'ha confermata anche nelle conclusioni...

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