Ordinanza emessa il 26 aprile 2006 dalla Corte di appello di Roma nel procedimento penale a carico di Perelli Roberto ed altri Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilita' per gli imputati di proporre appello contro le sentenze di non doversi procedere per prescrizione conseguenti al riconoscimento di attenuanti - Preclusione I...

LA CORTE DI APPELLO

Alla pubblica udienza del 26 aprile 2006 ha pronunciato la seguente ordinanza nel processo n. 7832/05 R.G. a carico di Perelli Roberto, Bassano Antonio e Patrizi Carmela, appellanti avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Frosinone in data 2 marzo 2004 con la quale si dichiarava non doversi procedere nei loro confronti in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti di corruzione aggravata per atti contrari ai doveri d'ufficio, truffa pluriaggravata ed abuso in atti d'ufficio per essere i reati medesimi, concesse attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti, estinti per prescrizione;

Sentiti il Procuratore generale che ha chiesto la declaratoria di inammissibilita' dell'appello ed i difensori degli appellanti che hanno chiesto che venisse sollevata eccezione d'incostituzionalita' della legge n. 46/2006 con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,

O s s e r v a

Ai sensi del dettato del combinato disposto dagli artt. 1 e 10 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, andrebbe dichiarata l'inammissibilita' dell'appello proposto dagli imputati avverso la declaratoria di non doversi procedere per prescrizione emessa nei loro confronti dal giudice di primo grado non essendo piu' previsto come strumento d'impugnazione l'appello avverso sentenze di proscioglimento.

Questa Corte ritiene peraltro che la suindicata normativa sia sospetta di incostituzionalita' perche' contrastante col dettato degli artt. 3, 24 e 111, secondo comma, seconda parte della Costituzione.

Non e' certo in discussione la facolta' del legislatore di "salvaguardare", sotto il profilo dell'intangibilita' del giudizio di fatto, la pronuncia emessa dal giudice di primo grado; non e' infatti prevista dalla nostra Carta costituzionale l.'obbligatorieta' del "doppio grado di giurisdizione nel merito" ed anzi a livello di dibattito accademico e dottrinale si e' piu' volte discussa l'opportunita' di abolire il giudizio d'appello sia ai fini d'una piu' celere definizione del contenzioso penale sia per eliminare il contrasto tra un giudizio di primo grado improntato principalmente sulla "oralita" ed un giudizio d'appello essenzialmente solo "cartolare".

Rileva peraltro il Collegio come, preso atto che la novella n. 46/2006 continua a prevedere l'istituto dell'appello, le limitazioni che la novella medesima apporta a detto mezzo d'impugnazione e con specifico riguardo, per quanto di rilevanza ai fini del presente processo, alla facolta' di proporre appello...

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