Ricorso per questioni di legittimita' costituzionale, depositato in cancelleria il 19 luglio 2007 (della Regione Veneto) Sanita' pubblica - Servizio sanitario nazionale - Ripiano dei disavanzi pregressi del settore sanitario di alcune Regioni da attuarsi mediante la distribuzione di finanziamenti statali di importo pari a 3.000 milioni di euro -...

Ricorso per la Regione Veneto, in persona del Presidente pro tempore della giunta regionale, autorizzato mediante deliberazione della giunta stessa n. 1938 del 26 giugno 2007, rappresentata e difesa, come da procura speciale a margine del presente atto, dagli avv. prof. Mario Bertolissi del Foro di Padova, Ezio Zanon dell'Avvocatura regionale e Luigi Manzi del Foro di Roma, presso quest'ultimo domiciliata in Roma, via F. Confalonieri, n. 5;

Contro il Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale e' domiciliato ex lege, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, per la declaratoria di illegittimita' costituzionale - per violazione degli artt. 3, 32, 97, 117, 118 e 119 Cost., nonche' del principio di leale collaborazione, di cui agli artt. 5 e 120 Cost. e 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 - delle norme contenute nel d.-l. 20 marzo 2007, n. 23 (Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2007), come risultanti dalla conversione, con modificazioni, operata dalla legge 17 maggio 2007, n. 64 "Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 20 marzo 2007, n. 23, recante disposizioni urgenti per il ripiano selettivo dei disavanzi pregressi nel settore sanitario", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 19 maggio 2007, nonche' della stessa intera legge di conversione.

F a t t o

Con decreto-legge 20 marzo 2007, n. 23 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2007), l'Esecutivo nazionale ha autorizzato una spesa di 3.000 milioni di euro (art. 1, comma 3) per concorrere al ripiano dei disavanzi del settore sanitario, relativi al periodo 2001-2005, nei confronti delle Regioni che (art. 1, comma 1):

sottoscrivano con lo Stato un accordo sui piani di rientro e accedano al fondo transitorio di cui all'art. 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007);

destinino in modo specifico al settore sanitario quote di addizionale IRPEF e di aliquota IRAP ulteriori rispetto all'incremento massimo, o, anche in via alternativa, quote di manovre regionali gia' adottate o quote di tributi erariali attribuiti alle Regioni o altre misure fiscali da attivarsi sul proprio territorio.

L'individuazione delle "Regioni interessate" al suddetto riparto, da effettuarsi sulla base dei debiti accumulati fino al 2005, della capacita' fiscale regionale e della partecipazione delle Regioni al finanziamento del fabbisogno sanitario, veniva rimessa, dall'art. 1, comma 3, del medesimo decreto, ad un successivo decreto ministeriale.

Le disposizioni contenute nel suddetto decreto-legge venivano considerate dalla Regione Veneto lesive delle proprie potesta' costituzionalmente garantite e, pertanto, con delibera n. 830 del 28 marzo 2007, la giunta regionale autorizzava il presidente a proporre ricorso in via diretta avanti alla Corte costituzionale contro lo Stato, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri, ricorso ritualmente notificato, depositato ed iscritto al ruolo con il numero 25/07.

Successivamente, con la legge 17 maggio 2007, n. 64 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo 2007, n. 23, recante disposizioni urgenti per il ripiano selettivo dei disavanzi pregressi del settore sanitario", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 19 maggio 2007, il Parlamento ha convertito, con modificazioni, il menzionato decreto.

Conseguentemente a questo intervento, il decreto-legge n. 23 del 2007, ora convertito in legge e rubricato "Disposizioni urgenti per il ripiano selettivo dei disavanzi pregressi nel settore sanitario, nonche' in materia di quota fissa sulla ricetta per le prestazioni di assistenza specialistica", e' composto di tre articoli.

All'art. 1 sono riprese integralmente tutte le previsioni normative del corrispondente art. dell'originario decreto, con le sole aggiunte di:

un comma 1-bis, nel quale si prevede che "Gli esiti della verifica annuale dei piani di rientro sono tempestivamente trasmessi dal Ministro dell'economia e delle finanze al Presidente della Corte dei conti per le valutazioni di competenza dell'Istituto, anche ai tini dell'avvio di un eventuale giudizio di responsabilita' amministrativa e contabile";

due periodi di chiusura al terzo comma: "Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al presente comma [n.d.a.: quello di riparto tra le "Regioni interessate" delle disponibilita' finanziarie per il ripiano] e' trasmesso alle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute, trasmette al Parlamento una relazione sullo stato del monitoraggio e del riscontro dell'estinzione dei debiti".

Segue, poi, un nuovo art. 1-bis, nel quale si prevede che: "L'importo della manovra derivante dalle disposizioni dell'art. 1, comma 796, lettera p), primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' rideterminato per il solo anno 2007 da 811 milioni di euro a 300 milioni di euro, anche per le finalita' di cui alla lettera p-bis) del medesimo comma. A tal fine il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, cui concorre ordinariamente lo Stato, e' incrementato per l'anno 2007 di 511 milioni di euro. Il predetto incremento e' ripartito tra le regioni con i medesimi criteri adottati per lo stesso anno. Conseguentemente la quota fissa sulla ricetta e' abolita con effetto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2007. Il comma I dell'art. 6-quater del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, e' abrogato (comma 1)".

Ai due commi successivi si stabilisce come provvedere all'onere derivante dall'attuazione del primo comma, pari a 511 milioni di euro per l'anno 2007, e si autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il decreto-legge in esame, infine, si chiude con la previsione, di cui all'art. 2, relativa all'entrata in vigore della disciplina.

In estrema sintesi, dunque, il decreto-legge 20 marzo 2007, n. 23, cosi' come convertito dalla legge 17 maggio 2007, n. 64, conferma la disciplina relativa al ripiano statale dei disavanzi del settore sanitario di alcune Regioni, con cio' mantenendo tutti i profili di illegittimita' denunciati con il ricorso n. 25/07, ed introduce ex novo previsioni relative al ripiano e alla quota fissa su ricetta del pari lesive delle potesta' costituzionalmente garantite alla regione dalla Costituzione.

Per questo la Regione Veneto, con l'odierno ricorso, impugna le norme contenute negli artt. 1, 1-bis e 2 del decreto-legge n. 23 del 2007, cosi' come risultanti dalla conversione, con modificazioni, operata dalla legge 17 maggio 2007, n. 64 e la stessa legge di conversione per violazione degli artt. 3, 32, 97, 117, 118, 119 e del principio di leale collaborazione di cui agli artt. 120 Cost. e 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

P r e m e s s a

Come appare in modo evidente gia' dalle poche parole spese sopra, tutti gli interventi normativi richiamati incidono nel settore sanita', ossia in un'area particolarmente importante e delicata dell'ordinamento.

Per la concreta tutela del valore "salute", garantito e protetto dalla Costituzione (art. 32 Cost.) come dimensione fondamentale del benessere del cittadino e fattore decisivo per la capacita' di "svolgere la sua personalita" (art. 2 Cost.), di sviluppare le proprie potenzialita' e di partecipare effettivamente alla vita politica, sociale ed economica del Paese (art. 3 Cost.), e' stato istituito il Servizio sanitario nazionale (d'ora in poi anche S.S.N.).

Il sistema di responsabilita' e finanziamento di questa che e' stata correttamente definita una delle piu' grandi conquiste sociali della recente storia italiana e' oggi interessato da sempre piu' frequenti provvedimenti legislativi, tra i quali, da ultimi, anche quelli del decreto-legge e della legge di conversione qui impugnati dalla Regione Veneto.

La necessita' di intervenire in modo tanto massiccio e incisivo in materia di Servizio sanitario nazionale e', con ogni probabilita', dettata dall'esigenza di adeguarne la disciplina originaria a due esigenze distinte eppure tra loro contemporaneamente e indistricabilmente legate: il controllo sulla spesa e l'attuazione del disegno costituzionale di stampo federale inequivocabilmente tracciato per il nostro ordinamento dalla riforma del Titolo V della Costituzione.

Con riguardo al primo profilo, come codesta ecc.ma Corte ha sottolineato, "nel sistema di assistenza sanitaria - delineato dal legislatore fin dall'emanazione della legge di riforma sanitaria, 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del Servizio sanitario nazionale) - l'esigenza di assicurare la universalita' e la completezza del sistema assistenziale del nostro Paese si e' scontrata, e si scontra ancora attualmente, con la limitatezza delle disponibilita' finanziarie che annualmente e' possibile destinare, nel quadro di una programmazione generale degli interventi di carattere assistenziale e sociale, al settore sanitario" (cfr. Corte cost., sent., 8 maggio 2007, n. 162, riprendendo Corte cost., sent., 18 marzo 2005, n. 111; e Corte cost., sent., 15 febbraio 2000, n. 59), cosicche' sostanzialmente la spesa sanitaria non puo' concretamente esser rapportata al suo costo, ma alle disponibilita' della finanza pubblica (cfr. Corte cost., sent., 31 dicembre 1986, n. 296).

Da qui i numerosi interventi recenti sul sistema di finanziamento del S.S.N., l'estrema delicatezza dei quali merita di esser, pero', evidenziata. Un servizio sanitario che faccia conto su risorse finanziarie limitate, inadeguate o scorrettamente gestite e' un servizio che mette a serio rischio i caratteri di universalita', globalita' e accessibilita' imposti per esso, prima che dalla legge istitutiva...

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