Ricorso per conflitto tra enti depositato in cancelleria il 31 luglio 2007 (della Regione Lombardia) Istruzione - Istruzione tecnico professionale - Decreto del Ministero della pubblica istruzione - Dipartimento per l'istruzione, n. 41 del 25 maggio 2007 e Nota prot. n. 802/DIP recante 'Trasmissione D.M. 41 del 25 maggio 2007 relativo all'applic...

Ricorso della Regione Lombardia, in persona del presidente della giunta regionale pro tempore, on. dott. Roberto Formigoni, autorizzato con delibera di giunta regionale n. VIII/005094 del 18 luglio 2007, rappresentata e difesa, come da mandato a margine del presente atto, dagli avv. Pio Dario Vivone e prof. Beniamino Caravita di Toritto e presso lo studio del secondo elettivamente domiciliata in Roma, via di Porta Pinciana, 6;

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri, nella persona del Presidente pro tempore, per l'annullamento, del decreto del Ministero della pubblica istruzione - Dipartimento per l'istruzione, n. 41 del 25 maggio 2007 e della nota del Dipartimento per l'istruzione del Ministero della pubblica istruzione, prot. n. 802/DIP, del 29 maggio 2007, recante "Trasmissione D.M. 41 del 25 maggio 2007 relativo all'applicazione dell'art. 1, comma 605, lett. f) della legge n. 296 del 2006 del 27 dicembre 2006 - Istruzione professionale";

F a t t o

Il decreto n. 41 del 25 maggio 2007 del Ministero della pubblica istruzione - Dipartimento per l'istruzione e la Nota prot. n. 802/DIP costituiscono la riprova dell'attuazione dell'illegittimo percorso intrapreso dal legislatore statale con alcune disposizioni della legge n. 296 del 2006 e con l'art. 13 del d.l. n. 7/2007, convertito con legge n. 40/2007, tutti atti elusivi del riparto di competenze in materia di istruzione e istruzione e formazione professionale.

Il d.m. n. 41 del 25 maggio 2007, in particolare, e' un provvedimento di natura transitoria mirante a dare, "fino all'attuazione del quadro normativo di riforma del sistema dell'istruzione tecnica e dell'istruzione professionale" (art. 4, comma 1, secondo periodo), immediata attuazione a quanto previsto al comma 605, lett. f), dell'art. 1 della Finanziaria 2007, dove e' stabilito che, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, si devono adottare interventi concernenti "il miglioramento dell'efficienza ed efficacia degli attuali ordinamenti dell'istruzione professionale anche attraverso la riduzione, a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, dei carichi orari settimanali delle lezioni, secondo criteri di maggiore flessibilita', di piu' elevata professionalizzazione e di funzionale collegamento con il territorio".

Su tale presupposto l'art. 13 del d.l. n. 13 del 2007, cosi' come convertito con modifiche dalla legge n. 40 del 2007, ha stabilito al comma 1 che: "Fanno parte del sistema dell'istruzione secondaria superiore di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, i licei, gli istituti tecnici e gli istituti professionali di cui all'articolo 191, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, tutti finalizzati al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore..."; quindi, al comma 1-bis che "Gli istituti tecnici e gli istituti professionali di cui al comma 1 sono riordinati e potenziati come istituti tecnici e professionali, appartenenti al sistema dell'istruzione secondaria superiore, finalizzati istituzionalmente al conseguimento del diploma di cui al medesimo comma 1".

Nel dettaglio, a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, gli Istituti professionali per le classi prime e, nell'anno successivo, per le classi seconde, continueranno l'applicazione dei piani di studio ex d.m. 24 aprile 1992 recante "Programmi ed orari di insegnamento per i corsi di qualifica degli istituti professionali di Stato", ma (art. 2, comma 1) con un carico settimanale di ore ridotto da 40 (cosi' come previsto dal d.m. del 24 aprile 1992) a 36. In definitiva, la riduzione consiste nella eliminazione delle 4 ore inerenti l'area di approfondimento.

L'area di approfondimento viene di fatto attribuita alle istituzioni scolastiche mediante gli strumenti offerti dall'autonomia ma nei limiti del 20 % di cui al d.m. 13 giugno 2006, n. 47.

Alle 36 ore settimanali del primo biennio dovranno poi "aggiungersi le eventuali ore di compresenza previste dal quadro orario di ciascun indirizzo" (art. 2, comma 4).

Secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 2, "l'organizzazione dei percorsi didattici deve privilegiare gli aspetti disciplinari attinenti alle competenze professionali ed alle attivita' laboratoriali".

Ma il d.m. n. 41 del 25 maggio 2007 e la Nota n. prot. 802/DIP intervengono anche sul personale docente: e, infatti, a norma dell'art. 4, commi 2 e 3 del d.m., "il personale docente coinvolto dalla riduzione dell'orario di cattedra per effetto di quanto disposto dall'art. 2 del presente decreto, completera' l'orario di servizio con ore di insegnamento della stessa classe di concorso, comunque disponibili nella scuola di titolarita'.

Qualora le ore non risultassero sufficienti ai fini del completamento, i docenti potranno essere impegnati nella stessa scuola in compiti di istituto, nonche' in iniziative finalizzate all'arricchimento dell'offerta formativa, fermo restando l'obbligo della copertura delle supplenze brevi e saltuarie, secondo le modalita' previste dal C.C.N.I. sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, nonche' nel relativo contratto d'istituto.".

Il decreto ministeriale e la relativa nota oggetto del presente conflitto devono essere annullati da codesta ecc.ma Corte perche' emanati dal Ministero della pubblica istruzione in palese violazione del riparto costituzionale delle competenze legislative.

Ed infatti essi invadono, tra l'altro in maniera dettagliata e puntuale, una materia, l'istruzione e formazione professionale, riservata alla competenza esclusiva regionale.

D i r i t t o

  1. - Illegittimita' per violazione degli artt. 117, 118, Cost. e dei principi di buona andamento dell'amministrazione (97 Cost.) e leale collaborazione (art. 120 Cost.).

    1.1. - Il settore della "istruzione e formazione professionale" si e', da sempre, mosso in una dimensione distinta rispetto a quella della istruzione. Gia' la Costituzione del 1947, nell'attribuire alla competenza delle costituende Regioni la materia dell'"istruzione artigiana e professionale" (art. 117, primo comma del testo originario), indico' la strada per un deciso decentramento nella materia de qua.

    Sia nell'ambito della formazione professionale, svolta con finalita' "addestrative" al di fuori del sistema scolastico e con sbocchi unicamente lavorativi, sia nell'ambito dell'istruzione professionale, svolta all'interno del sistema scolastico e con possibili sbocchi nel mondo del lavoro, ovvero - dopo il "prolungamento" a cinque anni dei corsi degli istituti professionali (1969-70) - nella frequenza di una facolta' universitaria, insiste un'attivita' regionale significativa.

    Tale competenza ha fondato la sua giustificazione nella necessita' che il complicato rapporto tra dimensione formativa e dimensione pratico-lavorativa dovesse trovare gestione e coordinamento ad un livello istituzionale vicino alla realta' territoriale, e quindi economica-produttiva, di riferimento.

    Il processo di decentramento a favore delle regioni di una serie di funzioni amministrative anche in materia di istruzione muove i primi passi all'inizio degli anni Settanta.

    Il d.P.R. n. 10 del 1972, recante "Trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di istruzione artigiana e professionale e del relativo personale", ha attribuito alle regioni (art. 1):

    i corsi di addestramento professionale;

    i corsi aziendali di riqualificazione;

    l'addestramento professionale degli artigiani;

    la formazione professionale degli apprendisti;

    l'istruzione artigiana e professionale negli istituti e servizi dipendenti dalla Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena del Ministero di grazia e giustizia;

    la formazione professionale diretta allo svolgimento di professioni sanitarie ausiliarie e di arti sanitarie ausiliarie;

    l'orientamento e la qualificazione professionale degli invalidi del lavoro e degli invalidi civili;

    ogni altra funzione in ordine alla formazione e addestramento professionale attualmente svolta dagli organi centrali o periferici dello Stato, ferme restando le competenze di cui al successivo art. 7.

    Pertanto, la formazione professionale, ben prima della novella costituzionale del 2001, e' stata attribuita in modo quasi naturale alla sfera regionale, come attestano numerose pronunce della giurisprudenza costituzionale. Tra le tante, merita una nota la sentenza n. 89 del 1977 dove codesta ecc.ma Corte ha ricostruito "la portata della "materia"... "istruzione professionale", quale presente al legislatore all'atto del trasferimento alle regioni delle funzioni relative, in adempimento del precetto costituzionale. Il nucleo essenziale di tale concetto emerge, con sufficiente chiarezza, dal dibattito sviluppatosi in sede dottrinale e nelle varie occasioni di progettazioni normative. In sostanza, deve ritenersi che l'istruzione in parola superi l'ambito del concetto comunemente accolto in precedenza, in quanto ora si caratterizza per la diretta finalizzazione all'acquisizione di nozioni necessarie sul piano operativo per l'immediato esercizio di attivita' tecnico-pratiche, anche se non riconducibili ai concetti tradizionali di arti e mestieri. E sotto tale profilo si distingue dalla istruzione in senso lato, attinente all'ordinamento scolastico e - tranne le limitate e transitorie competenze regionali ex art. 4, d.P.R. 1972, n. 10 -, di competenza statale; la quale, pur se impartisce conoscenze tecniche utili per l'esercizio di una o piu' professioni, ha come scopo la complessiva formazione della personalita'. Tale, dunque, essendo la portata della materia "istruzione professionale" di competenza regionale, e' evidente come non possa considerarsi ad essa estranea la regolamentazione dei corsi ex lege 1971, n. 426; i quali, appunto, non risultano rivolti ad una formazione culturale di tipo generale, sibbene a fornire precisamente quelle cognizioni tecnico-pratiche (come le conoscenze merceologiche) necessarie per l'esercizio...

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