Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Sentenza di proscioglimento - Appello del Pubblico ministero - Preclusione (salvo nelle ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, se la nuova prova e' decisiva) - Applicazione della nuova disciplina ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della novella -...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 593 del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilita' delle sentenze di proscioglimento), e dell'art. 10 della stessa legge, promosso con ordinanza del 28 settembre 2006 dalla Corte di appello di Palermo nel procedimento penale a carico di S.G., iscritta al n. 212 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, 1ª serie speciale, dell'anno 2007.

Udito nella Camera di consiglio del 4 luglio 2007 il giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che la Corte di appello di Palermo ha sollevato questioni di legittimita' costituzionale: dell'art. 593 del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilita' delle sentenze di proscioglimento), in riferimento agli artt. 3, 111, secondo, sesto e settimo comma, e 112 della Costituzione; nonche' dell'art. 10 della medesima legge, in riferimento agli artt. 3, 97 e 111, settimo comma, Cost.;

che il giudizio a quo trae origine dall'appello proposto dal pubblico ministero avverso una sentenza di assoluzione, prima dell'entrata in vigore della legge n. 46 del 2006 - il cui art. 1, sostituendo l'art. 593 cod. proc. pen., ha sottratto al pubblico ministero il potere di appellare le sentenze di proscioglimento - e che, in forza dell'art. 10 della medesima legge, dovrebbe essere dichiarato inammissibile;

che il rimettente dubita, in primo luogo, della legittimita' costituzionale dell'art. 593 cod. proc. pen., nel testo novellato dalla legge n. 46 del 2006, nella parte in cui non consente al pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento, se non nel caso previsto dall'art. 603, comma 2, dello stesso codice, ossia quando sopravvengano o si scoprano nuove prove dopo il giudizio di primo grado e sempre che tali prove risultino decisive;

che la disciplina censurata violerebbe innanzitutto gli artt. 3, 111...

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