Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Imposte e tasse - Autoveicoli (tassa sugli) - Determinazione della tassa - Omessa previsione legislativa di un meccanismo atto a determinare la progressivita' in diminuzione dell'imposta in coerenza con l'asserita riduzione di valore del bene nel tempo - Denunciata violazione dei princi...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 2, 3 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche), nonche' della tariffa A ad esso allegata e dell'art. 1 del decreto ministeriale 27 dicembre 1997 (Tariffe delle tasse automobilistiche), promosso con ordinanza del 27 luglio 2006 dalla Commissione tributaria provinciale di Roma sul ricorso proposto da Piero Salvi nei confronti dell'Agenzia delle entrate - Ufficio di Civitavecchia e altro, iscritta al n. 204 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15, 1ª serie speciale, dell'anno 2007.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 20 giugno 2007 il giudice relatore Paolo Maria Napolitano.

Ritenuto che la Commissione tributaria provinciale di Roma, sez. III, con ordinanza del 27 luglio 2006, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 42, terzo comma, e 53, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 2, 3 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche), nonche' della tariffa A ad esso allegata e dell'art. 1 del decreto ministeriale 27 dicembre 1997 (Tariffe delle tasse automobilistiche), nella parte in cui non prevede la progressiva diminuzione della tassa sugli autoveicoli in corrispondenza della perdita di valore del bene conseguente al trascorrere del tempo;

che il rimettente, quanto al fatto, premette unicamente di essere chiamato a giudicare di un ricorso contro l'Agenzia delle entrate di Civitavecchia con il quale sono state eccepite la tardivita' della richiesta impositiva e, in subordine, il suo eccessivo valore;

che, nella parte in diritto, la Commissione tributaria provinciale di Roma compie una breve ricostruzione storica delle leggi che si sono succedute nella regolamentazione dell'imposta sugli autoveicoli e motoveicoli, evidenziando come tale imposta, prima dell'entrata in vigore del decreto-legge del 30 ottobre 1982, n. 953...

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