Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Straniero - Giudizio avverso il diniego di regolarizzazione - Ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato - Mancata previsione - Denunciata disparita' di trattamento rispetto agli stranieri in situazione di soggiorno regolare - Dedotta lesione del diritto di difesa e del ...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 119 e 142 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia - Testo A), promosso con ordinanza del 14 marzo 2006 dal Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria sul ricorso proposto da El Idrissi Mohammed contro la Prefettura di Terni ed altri iscritta al n. 523 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, 1ª serie speciale, dell'anno 2006.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 4 giugno 2007 il giudice relatore Alfio Finocchiaro.

Ritenuto che, con ordinanza del 14 marzo 2006, il Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria ha sollevato questione di legittimita' costituzionale degli artt. 119 e 142 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia - Testo A), in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione;

che il rimettente richiama l'ordinanza della Corte costituzionale n. 76 del 24 febbraio 2006, con la quale e' stata dichiarata la manifesta inammissibilita' - per difetto di motivazione sulla rilevanza - della medesima questione dallo stesso sollevata con ordinanza del 26 novembre 2004;

che il Tribunale rimettente riporta integralmente la parte motivazionale della precedente ordinanza di rimessione, affermando di aver respinto, con sentenza in data 3 febbraio 2004, il ricorso volto all'annullamento del diniego alla regolarizzazione, opposto dall'Ufficio territoriale del Governo di Terni al datore di lavoro di un cittadino extracomunitario, ai sensi della legge 9 ottobre 2002, n. 222;

che lo stesso Tribunale riferisce di dover esaminare la domanda di liquidazione delle spese del giudizio (compensate con la predetta sentenza), presentata dal difensore del cittadino extracomunitario, sulla base dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato disposta con decreto del presidente del Tribunale;

che, rileva il rimettente, dopo che le parti erano state convocate davanti al Collegio in camera di consiglio per l'esame e la trattazione della suddetta domanda, e' pervenuta una memoria del Ministero dell'economia e delle finanze, quale amministrazione statale competente al pagamento, con la quale viene chiesta la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 119 del d.P.R. n. 115 del 2002;

che il giudice a quo premette che il suddetto testo unico disciplina il patrocinio a spese dello Stato, assicurato anche nel processo amministrativo, per la difesa del cittadino non abbiente quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate (art. 73, comma 2);

che, in base all'art. 119 del predetto testo unico, il trattamento previsto per il cittadino italiano e' assicurato, altresi', allo straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare;

che il successivo art. 142 considera, poi, il processo avverso il provvedimento di espulsione di cittadini extracomunitari (art. 13 del testo unico sull'immigrazione, di cui al d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286), per disporre che le relative spese sono a carico dell'erario e sono liquidate nella misura e con le modalita' previste per i cittadini comunitari;

che, rileva ancora il rimettente, la...

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