LEGGE REGIONALE 26 Aprile 2007, n. 17 - Modifiche e integrazioni alla legge regionale 12 giugno 1989, n. 15, (abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative) e modifiche alla legge regionale 5 maggio 1992, n. 11, (modifiche alla legge regionale n. 15/1989).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 10 del

16 maggio 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modificazione di articolo

  1. Dopo il comma 4 dell'Art. 7 della legge regionale 12 giugno 1989, n. 15, (abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative) e' aggiunto il seguente comma:

    "4-bis. La Regione, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, concede contributi secondo criteri definiti dalla giunta regionale, ai comuni che provvedono al censimento delle barriere architettoniche presenti sul loro territorio.".

    Art. 2.

    Sostituzione di articolo

  2. L'Art. 23-bis della legge regionale n. 15/1989 e' sostituito dal seguente:

    "Art. 23-bis (Interventi finanziari per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati e negli spazi aperti al pubblico). - 1. La Regione concede contributi in conto capitale per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche e localizzative a favore di:

    a) enti locali ed enti del settore regionale allargato di cui alla legge regionale 24 gennaio 2006, n. 2 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2006)) per interventi in edifici e spazi pubblici, ivi compresi gli edifici di edilizia residenziale pubblica;

    b) soggetti privati per interventi in edifici e spazi privati aperti al pubblico;

    c) soggetti privati per interventi in edifici privati, ivi compresi gli edifici adibiti a luogo di lavoro e gli edifici di edilizia residenziale agevolata.

  3. I contributi di cui al comma 1 sono destinati agli enti ed ai soggetti che abbiano la proprieta' o la disponibilita' degli edifici e degli spazi interessati dagli interventi.".

    Art. 3.

    Inserimento di articolo

  4. Dopo l'Art. 23-bis della legge regionale n. 15/1989 e' inserito il seguente:

    "Art. 23-ter (Contributi per interventi in edifici privati). - 1. I contributi di cui all'Art. 23-bis, comma 1, lettera c), possono essere concessi;

    a) alle persone con ridotta o impedita capacita' motoria o sensoriale;

    b) a coloro i quali abbiano fiscalmente a carico i soggetti di cui alla lettera a) ai sensi dell'Art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, (approvazione del testo unico delle imposte sui redditi);

    c) ai condomini di civili abitazioni ed ai proprietari di alloggi...

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