LEGGE REGIONALE 26 Aprile 2007, n. 18 - Disciplina della raccolta, della coltivazione e della commercializzazione dei tartufi e valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 10 del

16 maggio 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga la seguente legge regionale:

Art. 1.

F i n a l i t a'

  1. La presente legge disciplina la raccolta, la coltivazione e la commercializzazione dei tartufi freschi o conservati in attuazione dei principi fondamentali e nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 16 dicembre 1985, n. 752, (normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo) e promuove il miglioramento, lo sviluppo, la tutela e la valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale.

    Art. 2.

    Riconoscimento delle tartufale

  2. Sono delegate alle comunita' montane ed ai comuni riuniti in consorzio, di cui alla legge regionale 12 gennaio 1978, n. 6, (delega delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, economia montana), di seguito denominati enti delegati, le funzioni amministrative di riconoscimento delle tartufaie controllate o coltivate di cui all'Art. 3 della legge n. 752/1985.

  3. Per ottenere il riconoscimento di cui al comma 1 gli interessati devono presentare istanza indirizzata agli enti delegati competenti per territorio, allegando la planimetria catastale che individui l'area interessata e un parere tecnico di un laboratorio autorizzato che evidenzi le caratteristiche intrinseche dei terreni proposti e che comprovi le ragioni e la fondatezza della richiesta.

  4. Gli enti delegati provvedono all'istruttoria della domanda e decidono in merito alla concessione dei riconoscimenti, tenuto conto dello specifico quadro di riferimento delle condizioni necessarie alle singole specie di tartufi approvato dalla giunta regionale e delle condizioni necessarie alle singole specie di tartufi.

  5. Il riconoscimento ha validita' quinquennale per le tartufaie controllate e decennale per quelle coltivate e puo' essere ulteriormente confermato su richiesta e specifica istruttoria.

  6. Le tartufaie sono delimitate da apposite tabelle conformi a quanto disposto dall'Art. 3 della legge n. 752/1985.

    Art. 3.

    Tesserino d'idoneita'

  7. Per praticare la raccolta dei tartufi i raccoglitori devono essere in possesso del tesserino di idoneita' rilasciato dalla Regione.

  8. Al tesserino di idoneita' deve essere allegata la ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale di cui al numero d'ordine 27 della vigente tariffa prevista dalla legge regionale 27 dicembre 1994, n. 66, (tasse sulle concessioni regionali).

  9. La giunta regionale con apposito provvedimento disciplina le procedure per il rilascio del tesserino di idoneita'.

    Art. 4.

    Calendario e orario di raccolta

  10. La raccolta delle varie specie di tartufi e' consentita nei periodi indicati dalla legge n. 752/1985, il calendario di raccolta e' unico per tutto il territorio regionale, la ricerca e la raccolta e' consentita anche nelle ore notturne.

  11. La giunta regionale con apposito provvedimento disciplina le...

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