LEGGE REGIONALE 6 maggio 2011, n. 14 - Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2011, n. 1 «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria regionale 2011)».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 32 del 18 maggio 2011) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 1/2011

  1. Al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 10 gennaio 2011, n. 1 concernente 'Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011 -2013 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2011)' le parole 'di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successive modificazioni, dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano e per le utenze esenti, di un'imposta sostitutiva dell'addizionale, e la previsione della facolta' delle regioni a statuto ordinario di istituire un'imposta regionale sulla benzina per auto-trazione' sono sostituite dalle seguenti: '(Istituzione e disciplina dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successive modificazioni, dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano e per le utenze esenti, di un'imposta sostitutiva dell'addizionale, e la previsione della facolta' delle regioni a statuto ordinario di istituire un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione)'.

  2. Al comma 3 dell'art. 3 della legge regionale n. 1/2011 le parole '(Misura e modalita' di versamento del contributo dovuto dalle imprese del settore dell'energia elettrica e del gas)' sono sostituite dalle seguenti: '(Modalita' per la presentazione delle dichiarazioni in base alle quali si effettua l'accertamento e la liquidazione dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione)'.

    Art. 2

    Modifica dell'art. 22 della legge regionale n. 1/2011

  3. Al comma 6 dell'art. 22 della legge regionale n. 1/2011 le parole 'di cui al comma 4 e dalla chiusura degli elenchi di cui al comma 5' sono sostituite dalle seguenti 'di cui al comma 3-bis e dalla chiusura degli elenchi di cui al comma 3-ter'.

    Art. 3

    Modifiche all'art. 41 della legge regionale n. 1/2011

  4. Al...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT