COMUNICATO - Parere inerente la richiesta di modifica della denominazione di origine controllata dei vini «Vermentino di Sardegna» e del relativo disciplinare di produzione. (11A08569)

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Esaminata la domanda presentata dalla organizzazione di categoria Coldiretti Sardegna, per il tramite della Regione autonoma Sardegna, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata Vermentino di Sardegna.

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione autonoma Sardegna sull'istanza di cui sopra;

Ha espresso, nella riunione dei giorni 24 e 25 maggio 2011, presente il funzionario della Regione Sardegna parere favorevole alla suddetta istanza, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di seguito annesso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo" e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via XX settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della citata proposta di disciplinare di produzione.

Annesso

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE

CONTROLLATA «VERMENTINO DI SARDEGNA».

Art. 1.

Denominazione e vini

La denominazione di origine controllata «Vermentino di Sardegna» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti nel presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

Vermentino di Sardegna

;

Vermentino di Sardegna

- Frizzante;

Vermentino di Sardegna

- Spumante.

Art. 2.

Base ampelografica

I vini a denominazione di origine controllata «Vermentino di Sardegna» devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Vermentino: minimo 85%; possono concorrere fino ad un massimo del 15% le uve provenienti da altri vitigni a bacca bianca (non aromatici) idonei alla coltivazione nella regione Sardegna - iscritti nel registro nazionale delle varieta' di vite per uve da vino approvato...

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