Sentenza nº 6325 da Lazio, Roma, 11 Luglio 2007

Data di Resoluzione11 Luglio 2007
EmittenteLazio - Roma

REPUBBLICA ITALIANA N. Reg. dec.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. Reg. ric.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter)

composta dai signori magistrati:

Consigliere Michele PERRELLI Presidente

Consigliere Paolo RESTAINO Relatore

Consigliere Antonio AMICUZZI Correlatore;

ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 8059 del 1995 proposto da Giustini Ornella, Corsi Rosa Anna, Carrelli Stefania, Pistarelli Viviana, Ascenzi Sabina, Miconi Carla, Paccapelo Gabriella, Avallone Osvaldo, Virnicchi Emanuela, Garlant Diana, Pagamonci Anna Maria, Porro Daniela, Cardarelli Maria, Cametti Stefania, Mazzeo Giovanna, Pozzo Fabio Pierluigi, Berrettoni Carla, Fleres Stefania, Cinelli Enrico, Castello Annunziatina, Vatrella Margherita, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Arilli e presso lo studio dello stesso elettivamente domiciliati in Roma, Circ.ne Clodia, 88;

contro

il Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali rappresentato e difeso dall'Avv.ra Gen.le dello Stato;

per ottenere

la corresponsione degli interessi e rivalutazione monetaria sulle somme liquidate ai ricorrenti dal Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali per l'inquadramento "ex" art. 4 - ottavo comma- della legge 11.7.1980 n. 312.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali;

Vista la memoria prodotta dallo stesso Ministero a sostegno della propria difesa;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi, alla pubblica udienza del 20 novembre 2006, con designazione del Consigliere Paolo Restaino relatore della causa, i procuratori delle parti come da verbale d'udienza;

FATTO

I ricorrenti, tutti dipendenti del Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali alcuni dei quali non hanno ottenuto la corresponsione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria sulle somme loro liquidate dopo il tardivo reinquadramento nelle qualifiche funzionali disposto ai sensi dell'ottavo comma dell'art. 4 della legge n. 312/1980 (mentre altri attendono ancora la attribuzione degli importi retributivi arretrati), chiedono la corresponsione, da parte dello stesso Ministero, delle maggiori somme riferite alla suindicata rivalutazione monetaria e calcolo degli interessi legali, a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa legge n. 312/1980 (o da altra data che sia da ritenersi di legale rilevanza ai predetti fini coincidente, per alcuni, dalla loro assunzione in...

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