Sentenza nº 269 da Constitutional Court (Italy), 13 Luglio 2007

RelatoreGaetano Silvestri
Data di Resoluzione13 Luglio 2007
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 269

ANNO 2007

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Franco ††††††††††††††††††† BILE††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Presidente

- Giovanni Maria†††††† FLICK†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Giudice

- Francesco††††††††††††††† AMIRANTE†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Ugo†††††††††††††††††††††††† DE SIERVO†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Paolo†††††††††††††††††††††† MADDALENA††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Alfio†††††††††††††††††††††† FINOCCHIARO††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Alfonso†††††††††††††††††† QUARANTA††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Franco†††††††††††††††††††† GALLO†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Luigi†††††††††††††††††††††† MAZZELLA†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Gaetano††††††††††††††††† SILVESTRI††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Sabino†††††††††††††††††††† CASSESE†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Maria Rita†††††††††††††† SAULLE†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Giuseppe†††††††††††††††† TESAURO††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

- Paolo Maria ††††††††††† NAPOLITANO††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† î

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimit‡ costituzionale dellíart. 18-quater, comma 5, della legge della Provincia di Trento 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio), inserito dallíart. 3, comma 1, della legge 11 novembre 2005, n. 16 (Modificazioni della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 ñ Ordinamento urbanistico e tutela del territorio. Disciplina della perequazione, della residenza ordinaria e per vacanze e altre disposizioni in materia di urbanistica), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 12 gennaio 2006, depositato in cancelleria il 21 gennaio 2006 ed iscritto al n. 2 del registro ricorsi 2006.

Visto líatto di costituzione della Provincia autonoma di Trento;

udito nellíudienza pubblica del 5 giugno 2007 il Giudice relatore Gaetano Silvestri;

uditi líavvocato dello Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente del Consiglio dei ministri e líavvocato Franco Mastragostino per la Provincia autonoma di Trento.

Ritenuto in fatto

  1. ñ Con ricorso notificato il 12 gennaio 2006 e depositato il successivo 21 gennaio, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dallíAvvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimit‡ costituzionale dellíart. 3, comma 5, della legge della Provincia di Trento 11 novembre 2005, n. 16 (Modificazioni della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 ñ Ordinamento urbanistico e tutela del territorio. Disciplina della perequazione, della residenza ordinaria e per vacanze e altre disposizioni in materia di urbanistica), ñ recte: dellíart. 18-quater, comma 5, della legge della Provincia di Trento 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio), inserito dallíart. 3, comma 1, della legge prov. Trento n. 16 del 2005 ñ in riferimento allíart. 4 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), ed allíart. 117, primo comma, della Costituzione.

    LíAvvocatura dello Stato, dopo aver illustrato il contenuto della disposizione impugnata ñ secondo cui ´Le attrezzature e i servizi pubblici previsti dal piano regolatore generale possono essere realizzati direttamente dai proprietari delle aree gravate da vincolo preordinato allíespropriazione, previa convenzione con il comune volta ad assicurare líeffettiva realizzazione e destinazione pubblica delle attrezzature e dei servizi, nonchÈ le loro modalit‡ di realizzazione e gestioneª ñ sottolinea che la Provincia di Trento, pur essendo titolare della potest‡ legislativa primaria in materia di urbanistica, lavori pubblici ed espropriazioni, Ë ´tenuta comunque ad osservare i vincoli posti dalla Costituzione e dal diritto comunitario ed internazionale ai sensi dellíart. 4 dello statuto specialeª.

    In particolare, líart. 18-quater, comma 5, della legge prov. Trento n. 22 del 1991, inserito dallíart. 3, comma 1, della legge prov. Trento n. 16 del 2005, Ë censurato in quanto, prevedendo un sistema di realizzazione diretta di opere pubbliche, contrasterebbe ´con la normativa comunitaria e statale di recepimento che disciplina le modalit‡ di affidamento degli appalti pubblici di lavori e servizi, specie per i lavori che superano la soglia comunitariaª.

    Sarebbero, dunque, violati i principi generali del Trattato sullíUnione europea in materia di tutela della concorrenza e, nellíambito specifico degli appalti, le direttive 92/50/CEE del 18 giugno 1992 (Direttiva del Consiglio che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi), 93/36/CEE del 14 giugno 1993 (Direttiva del Consiglio...

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