Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilita' per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento, al di fuori dei casi di cui all'art. 593, comma 2, cod. proc. pen. - Mancata previsione - Inammissibilita' dell'appello proposto prima dell...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 593 del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilita' delle sentenze di proscioglimento), e dell'art. 10, commi 1 e 2, della stessa legge, promosso con ordinanza del 17 marzo 2006 dalla Corte militare d'appello di Napoli nel procedimento penale a carico di C. V., iscritta al n. 126 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, 1ª serie speciale, dell'anno 2007.

Udito nella Camera di consiglio del 6 giugno 2007 il giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che la Corte militare d'appello di Napoli ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 111 e 112 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 593 del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilita' delle sentenze di proscioglimento), "nella parte in cui non prevede per il pubblico ministero la possibilita' di appellare le sentenze di proscioglimento al di fuori dei casi di cui al comma 2 dello stesso art. 593 cod. proc. pen.", e dell'art. 10, commi 1 e 2, della medesima legge;

che il giudice a quo - chiamato a celebrare, a seguito di impugnazione del pubblico ministero, il giudizio d'appello nei confronti di un imputato assolto in primo grado per insussistenza del fatto - precisa che, sopravvenuta medio tempore la legge n. 46 del 2006 e sottratto al pubblico ministero il potere di appellare le sentenze di proscioglimento con la modifica dell'art. 593 cod. proc. pen., le parti hanno chiesto che l'appello sia dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 10, comma 2, della medesima legge;

che, quanto alla non manifesta infondatezza della questione, la disciplina censurata si porrebbe in contrasto con plurimi parametri costituzionali;

che sarebbe violato, in primo luogo, l'art. 3 Cost., poiche', negando al pubblico ministero la facolta' di proporre appello avverso le sentenze di...

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