LEGGE REGIONALE 7 Maggio 2007, n. 9 - Cimiteri per animali d''affezione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 27 dell'11 maggio 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

F i n a l i t a'

  1. La presente legge detta i criteri e disciplina le modalita' per l'istituzione di cimiteri per animali di affezione.

    Art. 2.

    D e s t i n a t a r i

  2. Gli animali che possono beneficiare della sepoltura nelle aree ad essa destinate sono quelli appartenenti alle specie zoofile domestiche, comunemente classificati come animali di affezione, ossia cani, gatti, criceti, uccelli da gabbia, cavalli sportivi e altri animali domestici di piccole dimensioni, a condizione che un apposito certificato veterinario escluda la presenza di malattie trasmissibili all'uomo o denunciabili ai sensi del vigente regolamento di polizia veterinaria.

    Art. 3.

    A u t o r i z z a z i o n e

  3. L'istituzione dei cimiteri per animali e' soggetta ad autorizzazione dell'autorita' comunale secondo le procedure definite da apposito regolamento di attuazione da approvarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

    Art. 4.

    Inumazione spoglie

  4. Le spoglie di animali di cui all'Art. 2, possono essere inumate unicamente in terra vergine senza opere murarie e con la possibilita' di posa a terra di una targa lapidea di dimensioni massime di cm 20x20, nelle fasce di rispetto delle specifiche aree cimiteriali in conformita' al vigente regolamento di polizia veterinaria ovvero in siti individuati in zona agricola o comunque giudicati idonei dall'autorita' competente.

    Art. 5.

    R i s e r v a

  5. Le disposizioni della presente legge non si' applicano alle spoglie destinate all'incenerimento in impianti autorizzati.

    Art. 6.

    Raccolta e trasporto spoglie

  6. La raccolta ed il trasporto delle spoglie animali non destinate ai siti cimiteriali sono disciplinati dal decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508 (attuazione della direttiva 90/667/CEE del consiglio del 27 novembre 1990...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT