Ordinanza emessa il 10 ottobre 2006 dalla Corte di appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari nel procedimento penale a carico di Dumitru Cristian Processo penale - Appello - Modifiche normative - Previsione di limiti al potere d'appello del pubblico ministero contro le sentenze di proscioglimento nel giudizio ordinario e nel giudizio a...

LA CORTE DI APPELLO

Ha emesso la seguente ordinanza nel giudizio d'appello a carico di Cristian Dumitru, nato a Calarasi (Romania) il 20 luglio 1981, senza fissa dimora, elettivamente domiciliato nello studio dell'avv. Luigi Esposito a Sassari, via A. Diaz n. 3, imputato del reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, legge n. 286/1998 e succ. modif. per essersi trattenuto senza giustificato motivo nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal Questore di Napoli ai sensi del comma 5-bis, in data 13 settembre 2004.

In Sassari, il 4 aprile 2005.

Considerato che, con sentenza n. 477 in data 5 aprile 2005 del Tribunale di Sassari, Dumitru e' stato assolto dal reato a lui ascritto perche' il fatto non costituisce reato, e rilevato che contro questa decisione ha interposto appello il procuratore generale che ha chiesto l'affermazione di responsabilita' dell'imputato e la sua condanna alla pena che sara' richiesta in udienza.

Rilevato, altresi', che il p.g. ha osservato (richiamando implicitamente il contenuto di propria precedente memoria scritta, gia' esaminata da questa corte) che, a seguito della entrata in vigore della legge 20 febbraio 2006 n. 46, applicabile, a norma dell'art. 10 di essa, anche ai procedimenti in corso, il proposto gravame dovrebbe essere, con ordinanza inoppugnabile giusta l'art. 10.2 della legge citata, dichiarato inammissibile avendo l'art. 1 della medesima legge reso inappellabili le sentenze di assoluzione, e che tuttavia, essendo ravvisabile contrasto fra gli articoli 1, 2, 10 e 12 della legge n. 46/2006 e gli artt. 3 e 111 della Costituzione, la corte dovrebbe rimettere gli atti alla Corte costituzionale;

O s s e r v a

I profili di incostituzionalita' proposti dal procuratore generale sono non manifestamente infondati: l'art. 111 della Costituzione garantisce il principio della parita' delle parti nel processo, e questo principio, nella previsione costituzionale, non soffre di eccezioni di sorta (come invece puo' avvenire per altri principi, come quello della formazione della prova in contraddittorio pure stabilito dal medesimo articolo 111). L'esclusione della possibilita' che il pubblico ministero possa gravarsi contro le sentenze di proscioglimento con lo stesso mezzo riconosciuto all'imputato avverso le sentenze di condanna comporta l'introduzione nel sistema delle impugnazioni di una evidente irragionevole disparita' di trattamento che contrasta con il richiamato principio della parita' delle parti nello svolgimento del processo.

Giustamente ha poi osservato il p.g. che questo enunciato non confligge con le ripetute pronunce negative della Corte costituzionale chiamata ad esprimersi sulle...

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