Ordinanza emessa il 26 ottobre 2006 dalla Corte di appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari nel procedimento penale a carico di Serra Daniele Processo penale - Appello - Modifiche normative - Previsione di limiti al potere d'appello del pubblico ministero contro le sentenze di proscioglimento nel giudizio ordinario e nel giudizio abbr...

LA CORTE DI APPELLO

Ha emesso la seguente ordinanza nel giudizio d'appello a carico di Serra Daniele, nato ad Alghero il 19 ottobre 1973, ivi residente in via Di Vittorio imputato:

A) del delitto di cui all'art. 582 c.p. perche', colpendolo al volto, cagionava a Serra Andrea lesioni dalle quali derivava una malattia della durata di giorni sette.

In Alghero 15 settembre 2001.

Considerato che, con sentenza 16 marzo 2005, pronunciata all'esito di giudizio celebrato di fronte al Tribunale di Sassari, sezione distaccata di Alghero il Serra e' stato assolto dal reato ascritto per insussistenza dei fatti e rilevato che contro questa decisione ha interposto appello il procuratore generale che ha chiesto l'affermazione di responsabilita' dell'imputato e la sua condanna a pena di giustizia;

Rilevato, altresi', che in udienza il p.g. ha osservato che, a seguito della entrata in vigore della legge 20 febbraio 2006, n. 46, applicabile, a norma dell'art. 10 di essa, anche ai procedimenti in corso, il proposto gravame dovrebbe essere, con ordinanza inoppugnabile giusta l'art. 10.2 della legge citata, dichiarato inammissibile avendo l'art. 1 della medesima legge reso inappellabili le sentenze di assoluzione, e che tuttavia, essendo ravvisabile contrasto fra gli articoli 1, 2 e 10 della legge n. 46/2006 e gli artt. 3 e 111 della Costituzione, la Corte dovrebbe rimettere gli atti alla Corte costituzionale;

Sentito il difensore dell'appellato che si rimette ed il difensore di p.c. che si associa all'eccezione sollevata dal p.g.;

O s s e r v a

I profili di incostituzionalita' proposti dal procuratore generale sono non manifestamente infondati: l'art. 111 della Costituzione garantisce il principio della parita' delle parti nel processo, e questo principio, nella previsione costituzionale, non soffre di eccezioni di sorta (come invece puo' avvenire per altri principi, come quello della formazione della prova in contraddittorio pure stabilito dal medesimo articolo 111). L'esclusione della possibilita' che il pubblico ministero possa gravarsi contro le sentenze di proscioglimento con lo stesso mezzo riconosciuto all'imputato avverso le sentenze di condanna comporta l'introduzione nel sistema delle impugnazioni di una evidente irragionevole disparita' di trattamento che contrasta con il richiamato principio della parita' delle parti nello svolgimento del processo.

Giustamente ha poi osservato il p.g. che questo enunciato non confligge con le ripetute pronunce negative della Corte costituzionale chiamata ad esprimersi sulle limitazioni al potere d'appello del pubblico ministero stabilite dall'art. 443.3 c.p.p., essendo le disparita' derivanti da questa...

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