Ordinanza emessa l'8 novembre 2006 dalla Corte di appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari nel procedimento penale a carico di Pazzola Gesuino Processo penale - Appello - Modifiche normative - Previsione di limiti al potere d'appello del pubblico ministero contro le sentenze di proscioglimento nel giudizio ordinario e nel giudizio abb...

LA CORTE DI APPELLO

Ha emesso la seguente ordinanza nel giudizio d'appello a carico di Pazzola Gesuino, nato a Sassari l'8 giugno 1950, residente in Osilo, via Carlo Alberto n. 35, imputato:

A) del reato p.p. dagli artt. 81 e 612 c.p. per aver minacciato in piu' occasioni Fadda Mariuccia di morte;

B) del reato p.p. dall'art. 570 n. 2 c.p. per avere fatto mancare i mezzi di sussistenza ai figli minori.

In Osio fino all'11 luglio 1998.

Considerato che con sentenza 22 giugno 2005, pronunciata all'esito di giudizio celebrato nei confronti del Pazzola, il Tribunale di Sassari ha dichiarato N.D.P. in relazione al reato di cui al capo A) perche' l'azione penale non doveva essere iniziata per mancanza di querela e rilevato che contro questa decisione ha interposto appello il procuratore generale che, in riforma della sentenza appellata, ha chiesto l'affermazione di responsabilita' dell'imputato e la sua condanna a pena di giustizia essendo sussistente, secondo la formulazione del capo A), l'ipotesi aggravata che non necessita di condizione di procedibilita';

Rilevato, altresi', che in udienza il p.g. ha osservato che, a seguito della entrata in vigore della legge 20 febbraio 2006, n. 46, applicabile, a norma dell'art. 10 di essa, anche ai procedimenti in corso, il proposto gravame dovrebbe essere, con ordinanza inoppugnabile giusta l'art. 10.2 della legge citata, dichiarato inammissibile avendo l'art. 1 della medesima legge reso inappellabili le sentenze di assoluzione, e che tuttavia, essendo ravvisabile contrasto fra gli articoli 1, 2 e 10 della legge n. 46/2006 e gli artt. 3 e 111 della Costituzione, la Corte dovrebbe rimettere gli atti alla Corte costituzionale;

Sentito il difensore dell'appellato che si rimette;

O s s e r v a

I profili di incostituzionalita' proposti dal procuratore generale sono non manifestamente infondati: l'art. 111 della Costituzione garantisce il principio della parita' delle parti nel processo, e questo principio, nella previsione costituzionale, non soffre di eccezioni di sorta (come invece puo' avvenire per altri principi, come quello della formazione della prova in contraddittorio pure stabilito dal medesimo articolo 111). L'esclusione della possibilita' che il pubblico ministero possa gravarsi contro le sentenze di proscioglimento con lo stesso mezzo riconosciuto all'imputato avverso le sentenze di condanna comporta l'introduzione nel sistema delle impugnazioni di una evidente irragionevole disparita' di trattamento che contrasta con il richiamato principio della parita' delle parti nello svolgimento del processo.

Giustamente ha poi osservato il p.g. che questo enunciato non confligge con le ripetute pronunce negative della Corte costituzionale...

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