Ordinanza emessa il 14 novembre 2006 dalla Corte di appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari nel procedimento penale a carico di Sedda Emilio Salvatore Processo penale - Appello - Modifiche normative - Previsione di limiti al potere d'appello del pubblico ministero contro le sentenze di proscioglimento nel giudizio ordinario e nel giu...

LA CORTE DI APPELLO

Ha emesso la seguente ordinanza.

1) All'esito della discussione discussione del processo celebrato a seguito di appello proposto dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Sassari avverso la sentenza di assoluzione pronunciata dal Tribunale di Sassari nei confronti di Sedda Emilio Salvatore, nato a Carbonia il 18 marzo 1965 e residente a Nuoro, via Rossini n. 1, imputato del reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 7 c.p. perche', al fine di trarne profitto, si impossessava dell'autovettura Wolkswagen tg. SS 411227, sottraendola a Sedda Giuseppe e commettendo il fatto su cosa esposta per necessita' alla pubblica fede (veicolo parcheggiato sulla pubblica via).

Acc.to in Nuoro il 16 marzo 1997.

Con la recidiva reiterata specifica infraquinquennale.

Con sentenza del 13 novembre 2003 il Tribunale monocratico di Sassari assolveva, per insussistenza del fatto, Sedda Emilio Salvatore dal reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 7 c.p. perche', al fine di trarne profitto, si impossessava dell'autovettura Wolkswagen tg. SS411227, sottraendola a Sedda Giuseppe commettendo il fatto su cosa esposta per necessita' alla pubblica fede.

Il giudice, premesso che il 16 mano 1997 l'imputato era stato fermato sulla SS 131 alla guida della vettura del Sedda Giuseppe che ne aveva denunciato la scomparsa il medesimo giorno, riteneva che il prevenuto, dovendosi recare a Siniscola, avesse preso, senza alcuna intenzione di sottrazione, le chiavi della vettura dell'amico in virtu' del rapporto di amicizia esistente tra i due, che lo aveva convinto del fatto di poter disporre liberamente del veicolo.

Avverso la stessa ha interposto appello il procuratore generale che ha rilevato che la tesi del primo giudice non trova riscontro nelle risultanze di causa, considerato che la persona offesa denuncio' il furto della propria vettura pur rendendosi conto che la stessa non poteva essere stata sottratta che dal Sedda nonche' il fatto che non emerge in alcun modo che l'imputato fosse solito ricevere in prestito ed utilizzare la vettura dell'amico. Poiche', in ogni caso, anche l'eventuale erroneo convincimento del Sedda, fondato su mere supposizioni personali, non avrebbe alcun valore scriminante, e' stata sollecitata la condanna dell'imputato in ordine al reato ascrittogli.

Nella odierna udienza il p.g. ha osservato che, a seguito della entrata in vigore della legge 20 febbraio 2006, n. 46, applicabile, a norma dell'art. 10 di essa, anche ai procedimenti in corso, il gravame del procuratore generale dovrebbe essere, con ordinanza inoppugnabile giusta l'art. 10.2 della legge citata, dichiarato inammissibile avendo l'art. 2 della medesima legge reso inappellabili le sentenze di proscioglimento pronunciate ad esito di giudizio abbreviato, e che tuttavia, essendo ravvisabile contrasto fra gli articoli 1, 2 e 10 della legge n. 46/2006 e gli artt. 3 e 111 della Costituzione, la Corte dovrebbe rimettere gli atti...

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