Ordinanza emessa il 14 novembre 2006 dalla Corte di appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari nel procedimento penale a carico di Mbaye Daouda ed altri Processo penale - Appello - Modifiche normative - Previsione di limiti al potere d'appello del pubblico ministero contro le sentenze di proscioglimento nel giudizio ordinario e nel giud...

LA CORTE DI APPELLO

Ha emesso la seguente ordinanza nel giudizio d'appello a carico di: Mbaye Daouda, nato a Koung Rul (Senegal) il 26 luglio 1956 e residente a Sassari, via Torino n. 35, elettivamente domiciliato presso l'avvocato E. Licheni, via P. Jolanda n. 48; Mbaye Magor, nato a Dakar (Senegal) il 18 maggio 1964 e residente a Sassari, vicolo Sassa n. 5; Sylla Bamba, nata a Louga (Senegal) il 1° gennaio 1963 e residente a Sassari vicolo Tony del Dro' n. 10, imputati del reato p. e p. dall'art. 495 c.p. perche', nel compilare e sottoscrivere la modulistica predisposta per la partecipazione ad una pubblica selezione indetta dal Comune di Sassari attestavano falsamente di non aver riportato condanne penali ovvero di non aver procedimenti penali in corso.

In Sassari il 9 ottobre 2001.

Considerato che, con sentenza n. 506/2005 del Tribunale di Sassari Mbaye Daouda, Mbaye Magor e Sylla Bamba sono stati assolti dal reato a loro contestato, e rilevato che contro questa decisione ha interposto appello il procuratore generale che ha chiesto l'affermazione di responsabilita' degli imputati e la loro condanna a pena di giustizia;

Rilevato, altresi', che il p.g., con nota del 24 ottobre 2006 (evidentemente richiamando analoga memoria scritta) ha osservato che, a seguito della entrata in vigore della legge 20 febbraio 2006, n. 46, applicabile, a norma dell'art. 10 di essa, anche ai procedimenti in corso, il proposto gravame dovrebbe essere, con ordinanza inoppugnabile giusta l'art. 10.2 della legge citata, dichiarato inammissibile avendo l'art. 1 della medesima legge reso inappellabili le sentenze di assoluzione, e che tuttavia, essendo ravvisabile contrasto fra gli articoli 1, 2, 10 e 12 della legge n. 46/2006 e gli artt. 3 e 111 della Costituzione, la corte dovrebbe rimettere gli atti alla Corte costituzionale;

O s s e r v a

I profili di incostituzionalita' proposti dal procuratore generale sono non manifestamente infondati: l'art. 111 della Costituzione garantisce il principio della parita' delle parti nel processo, e questo principio, nella previsione costituzionale, non soffre di eccezioni di sorta (come invece puo' avvenire per altri principi, come quello della formazione della prova in contraddittorio pure stabilito dal medesimo articolo 111). L'esclusione della possibilita' che il pubblico ministero possa gravarsi contro le sentenze di proscioglimento con lo stesso mezzo riconosciuto all'imputato avverso le sentenze di condanna comporta l'introduzione nel sistema delle impugnazioni di una evidente irragionevole disparita' di trattamento che contrasta con il richiamato principio della parita' delle parti nello svolgimento del processo.

Giustamente ha poi sempre osservato il...

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