Ordinanza emessa il 14 novembre 2006 dalla Corte di appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari nel procedimento penale a carico di Pais Federico Processo penale - Appello - Modifiche normative - Previsione di limiti al potere d'appello del pubblico ministero contro le sentenze di proscioglimento nel giudizio ordinario e nel giudizio abb...

LA CORTE DI APPELLO

Ha emesso la seguente ordinanza nel giudizio d'appello a carico di Federico Pais, nato ad Alghero il 2 novembre 1973, ivi residente in Via Vittorio Veneto n. 102, imputato del delitto di cui all'art. 385 c.p. perche', essendo sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, evadeva.

Accertato in Alghero, il 27 marzo 2002.

Considerato che, con sentenza n. 162/04 in data 24 maggio 2004 del tribunale penale monocratico di Sassari, sez. dist. di Alghero, Pais e' stato assolto dal reato a lui contestato, e rilevato che contro questa decisione ha interposto appello il pubblico ministero che ha chiesto l'affermazione di responsabilita' dell'imputato e la sua condanna a pena di giustizia;

Rilevato, altresi', che in udienza il p.g. ha osservato (richiamando integralmente il contenuto di memoria scritta) che, a seguito della entrata in vigore della legge 20 febbraio 2006, n. 46, applicabile, a norma dell'art. 10 di essa, anche ai procedimenti in corso, il proposto gravame dovrebbe essere, con ordinanza inoppugnabile giusta l'art. 10.2 della legge citata, dichiarato inammissibile avendo l'art. 1 della medesima legge reso inappellabili le sentenze di assoluzione, e che tuttavia, essendo ravvisabile contrasto fra gli articoli 1, 2, 10 e 12 della legge n. 46/2006 e gli artt. 3 e 111 della Costituzione, la corte dovrebbe rimettere gli atti alla Corte costituzionale;

Sentite le parti,

O s s e r v a

I profili di incostituzionalita' proposti dal procuratore generale sono non manifestamente infondati: l'art. 111 della Costituzione garantisce il principio della parita' delle parti nel processo, e questo principio, nella previsione costituzionale, non soffre di eccezioni di sorta (come invece puo' avvenire per altri principi, come quello della formazione della prova in contraddittorio pure stabilito dal medesimo articolo 111). L'esclusione della possibilita' che il pubblico ministero possa gravarsi contro le sentenze di proscioglimento con lo stesso mezzo riconosciuto all'imputato avverso le sentenze di condanna comporta l'introduzione nel sistema delle impugnazioni di una evidente irragionevole disparita' di trattamento che contrasta con il richiamato principio della parita' delle parti nello svolgimento del processo.

Giustamente ha poi osservato il p.g. che questo enunciato non confligge con le ripetute pronunce negative della corte costituzionale chiamata ad esprimersi sulle limitazioni al potere d'appello del pubblico ministero stabilite dall'art. 443.3 c.p.p., essendo le disparita' derivanti da questa disposizione ragionevolmente giustificabili alla luce del risultato perseguito con il...

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