Ordinanza emessa il 5 maggio 2006 dal giudice di pace di Barra nel procedimento civile promosso da Martullo Domenico contro comune di Napoli Circolazione stradale - Sanzioni accessorie per violazioni del codice della strada - Confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui a...

IL GIUDICE DI PACE

Nella causa civile iscritta al n. R.G. 9686/2005 avente ad oggetto opposizione, ex art. 23 legge n. 689/1981 a verbale di confisca di motoveicolo emessa ex legge n. 168/2005, tra Martullo Domenico, nato Napoli il 20 settembre 1963, residente in Napoli alla Via L. Volpicella n. 67, ricorrente, contro Comune di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato presso la Casa comunale in Napoli alla Piazza Municipio, ha pronunciato la seguente ordinanza.

Letto il ricorso introduttivo e gli atti di causa ed esaminate le richieste delle parti, rileva:

con ricorso depositato in cancelleria in data 17 novembre 2005 il sig. Martullo Domenico, come in epigrafe, proponeva opposizione avverso il verbale di confisca del proprio motoveicolo tg. CP - 77960 emessa dal comune di Napoli in data 5 ottobre 2005 e notificatagli in pari data ai sensi dell'art. 213, comma 2-sexies del codice della strada;

il giudice dubita della costituzionalita' della citata norma, posta a base del provvedimento di confisca per le seguenti motivazioni.

Rilevanza ai fini della decisione

Preliminarmente il giudice osserva che la questione e' rilevante ai fini della decisione, essendo oggetto del ricorso introduttivo la richiesta di annullamento dell'ordinanza di confisca, ordinanza che trova il suo unico fondamento nella citata normativa.

Non manifesta infondatezza

La questione di illegittimita' costituzionale sollevata ex officio non e' manifestamente infondata.

Difatti la legge n. 168/2005, nel convertire in legge il decreto legge n. 115/2005 ha introdotto nel codice della strada l'art. 213, comma 2-sexies che prevede la sanzione della confisca obbligatoria dei motoveicoli per chi violi gli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 del c.d.s.

Nella fattispecie in esame, come emerge dal verbale di affidamento in custodia del Comando di polizia municipale di Napoli prodotto in copia nel fascicolo di parte ricorrente, a carico di quest'ultimo fu accertata una violazione dell'art. 171 del c.d.s., relativa quindi all'obbligo di indossare casco regolarmente alla guida dei motoveicoli.

La norma censurata viola palesemente gli artt. 3 e 27 della Costituzione, per evidente contrasto con il principio di ragionevolezza, proporzionalita' della sanzione ed uguaglianza.

Per quel che attiene al principio di uguaglianza tra i cittadini, difatti, e' evidente che la discrezionalita' del legislatore nella scelta delle sanzioni conseguenti ad una violazione non puo' travalicare...

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