Sentenza nº 187 da Constitutional Court (Italy), 15 Giugno 2011

RelatorePaolo Maria Napolitano
Data di Resoluzione15 Giugno 2011
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 187

ANNO 2011

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Paolo MADDALENA Presidente

- Alfio FINOCCHIARO Giudice

- Alfonso QUARANTA "

- Franco GALLO "

- Luigi MAZZELLA "

- Gaetano SILVESTRI "

- Sabino CASSESE "

- Giuseppe TESAURO "

- Paolo Maria NAPOLITANO "

- Giuseppe FRIGO "

- Alessandro CRISCUOLO "

- Paolo GROSSI "

- Giorgio LATTANZI "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 30, 40, comma 2, e 42, commi 7 e 9, della legge della Regione Marche 15 novembre 2010, n. 16 (Assestamento del Bilancio 2010), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso spedito per la notifica il 17 gennaio 2011, depositato in cancelleria il 25 gennaio 2011 ed iscritto al n. 2 del registro ricorsi 2011.

Visto l’atto di costituzione della Regione Marche;

udito nell’udienza pubblica del 19 aprile 2011 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano;

uditi l’avvocato dello Stato Paola Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Stefano Grassi per la Regione Marche.

Ritenuto in fatto

  1. – Giusta conforme deliberazione governativa, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, con ricorso notificato in data 17 gennaio 2011, questione di legittimità costituzionale degli artt. 30, 40, comma 2, e 42, commi 7 e 9, della legge della Regione Marche 15 novembre 2010, n. 16 (Assestamento del Bilancio 2010), affermandone il contrasto con l’art. 117, commi primo e secondo, lettere e) ed s), della Costituzione.

  2. – In particolare, osserva il ricorrente che l’art. 30 della legge regionale n. 16 del 2010 integra, al comma 1, prevedendo interventi definiti indifferibili ed urgenti, il Piano d’ambito di cui all’art. 149 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). Ciò allo scopo di scongiurare situazioni di emergenza sanitaria derivanti dalla chiusura degli scarichi di acque reflue non a norma e di garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati dal piano di tutela delle acque approvato con deliberazione dell’Assemblea regionale n. 145 del 26 gennaio 2010, il quale prevede la realizzazione di interventi per l’adeguamento e la realizzazione di impianti di depurazione delle acque reflue urbane e per il loro collettamento a tali strutture. Al comma 2 viene indicata la data del 31 dicembre 2015 quale termine per la realizzazione degli interventi di cui sopra per gli agglomerati urbani con almeno duemila abitanti equivalenti e, al comma 3, è, infine, previsto che, nel periodo necessario per la realizzazione dei predetti interventi e, comunque, non oltre il termine del 31 dicembre 2015, le Province possano rilasciare autorizzazioni provvisorie relative agli scarichi di cui al comma 1 (cioè quelli «non conformi alla normativa vigente»).

    2.1. – Ad avviso del ricorrente la descritta disciplina viola l’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione «per il tramite della normativa statale di riferimento in materia ambientale, da considerarsi quale disciplina interposta».

    Viene, a tal proposito, richiamato il decreto legislativo n. 152 del 2006 che, fra l’altro, disciplina la tutela delle acque dall’inquinamento e la gestione delle risorse idriche, con disposizioni che costituiscono principi generali di tutela dell’ambiente sia alla luce delle disposizioni costituzionali che di quelle di fonte internazionale e comunitaria.

    In particolare, l’impugnato art. 30 della legge regionale n. 16 del 2010 prevede la realizzazione di interventi che già avrebbero dovuto essere realizzati in attuazione di quanto previsto sia dall’art. 149 del d.lgs. n. 152 del 2006 sia dagli artt. 100 e seguenti del medesimo provvedimento legislativo.

    La disposizione censurata, incidendo sulla medesima materia disciplinata dal d.lgs. n. 152 del 2006, non solo rimette ad un successivo programma redatto in base ad essa l’individuazione delle priorità negli interventi da realizzare e dei relativi tempi, ma fissa, altresì, al 31 dicembre del 2015 il termine massimo per la loro realizzazione con riferimento agli «agglomerati urbani con almeno duemila abitanti equivalenti», consentendo, anche che, sino a tale data, le Province autorizzino provvisoriamente l’utilizzo di scarichi non a norma.

    Siffatta normativa, osserva il ricorrente, pur dichiarandosi finalizzata a tutelare l’igiene e la sanità pubblica, in realtà introduce una deroga alla operatività della normativa statale in materia di tutela dell’ambiente, consentendo, in contrasto con questa, il perpetuarsi di situazioni di mancato adeguamento degli scarichi idrici ai dettami comunitari e nazionali in materia.

    2.2. – Sul punto parte ricorrente ricorda che, a mente degli artt. 27 e 31 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole), il termine entro il quale gli agglomerati urbani con un numero di abitanti superiore a 15.000 dovevano dotarsi di una rete fognaria e di un sistema di trattamento delle acque reflue era fissato al 31 dicembre 2000 mentre per quelli aventi un numero di abitanti compreso fra 2.000 e 15.000 il termine era fissato al 31 dicembre 2005. Allorché la predetta normativa è stata abrogata, a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 152 del 2006, non è stato previsto alcun differimento dei ricordati termini né sono state individuate situazioni legittimanti deroghe al principio, stabilito dall’art. 100 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, secondo il quale gli agglomerati urbani con un numero di abitanti equivalenti superiore a 2.000 dovevano essere provvisti di reti fognarie.

    Rilevato che fra le specifiche finalità indicate all’art. 73 del d.lgs. n. 152 del 2006 vi è la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento idrico ed il risanamento dei corpi idrici inquinati, da realizzarsi, tra l’altro, tramite l’adeguamento dei sistemi di fognatura, collegamento e depurazione degli scarichi idrici, nell’ambito del servizio idrico integrato, nonché tramite l’adozione di misure volte al controllo degli scarichi e delle emissioni nelle acque superficiali, osserva ancora il ricorrente che l’impugnato art. 30, rinviando la realizzazione degli interventi di adeguamento e consentendo alle Province di autorizzare in via provvisoria scarichi non conformi alla normativa, si pone in diretto contrasto con la normativa statale, la quale non giustifica né differimenti temporali né deroghe per casi particolari. Esso, quindi, disciplinando aspetti indubbiamente attinenti alla materia ambientale, in maniera difforme rispetto alle disposizioni statali contenute nel decreto legislativo n. 152 del 2006, viola la competenza esclusiva statale di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

    2.3. – Infatti, prosegue il ricorrente, pur essendo vero che, stante la natura trasversale della materia «ambiente», le Regioni possono stabilire, nell’esercizio delle loro competenze, livelli di tutela più elevati, ciò può, comunque avvenire, non al fine di tutelare direttamente il bene ambientale, ma solo per disciplinare adeguatamente gli oggetti riconducibili alle loro specifiche competenze.

    Nel caso che interessa, invece, la Regione è direttamente intervenuta, attraverso la previsione di una proroga nella realizzazione degli interventi necessari e della possibilità di consentire indebite deroghe, sui regimi di tutela riservati, invece, alla competenza esclusiva dello Stato.

  3. – Riguardo al comma 2 dell’art. 40 della legge regionale n. 16 del 2010 – il quale prevede che il servizio idrico integrato, poiché di interesse generale e riconducibile a diritti fondamentali, non rientra tra i servizi pubblici locali a rilevanza economica – il ricorrente osserva che esso si pone in contrasto con l’art. 23-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale, nel disciplinare l’affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, ne ha affermato la pertinenza alla competenza esclusiva dello Stato in tema di tutela della concorrenza e di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni che debbono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, precisando, altresì, che le disposizioni in esso contenute si applicano a tutti i servizi pubblici locali.

    In particolare, il ricorrente segnala che nella giurisprudenza della Corte già è stata affermata la omologia fra la nozione di «servizio pubblico locale di rilevanza economica» e quella, di fonte comunitaria, di «servizio di interesse economico generale» così come quella fra i concetti di «rilevanza economica» e di «interesse economico generale», intendendosi per tale, secondo la giurisprudenza comunitaria, un interesse che attiene a prestazioni dirette a soddisfare i bisogni di una generalità di utenti e rese nell’esercizio di un’attività economica, cioè consistente nell’offrire beni o servizi su di un determinato mercato.

    Poiché siffatta nozione, avente un contenuto oggettivo, viene utilizzata quale criterio discretivo per l’applicazione delle norme a tutela della concorrenza in tema di affidamento della gestione dei servizi pubblici, ne deriva che la determinazione delle condizioni di rilevanza economica dei servizi pubblici stessi è riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in tema di tutela della concorrenza.

    Sotto tale profilo l’art. 40 della legge regionale n. 16 del 2010, il quale sottrae dall’ambito dei servizi pubblici locali a rilevanza economica il servizio...

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