N. 62 SENTENZA 7 - 21 marzo 2012

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Alfonso QUARANTA;

Giudici : Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI,

ha pronunciato la seguente Sentenza

nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 5, comma 6, lettera g), della legge della Regione Puglia 30 maggio 2011, n. 9 (Istituzione dell'Autorita' idrica pugliese), nonche' dell'art. 2, comma 1, dell'art. 5 e dell'art. 9, comma 1, della legge della Regione Puglia 20 giugno 2011, n. 11 (Gestione del servizio idrico integrato. Costituzione dell'Azienda pubblica regionale 'Acquedotto pugliese - AQP'), promossi dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorsi notificati il 1°- 4 agosto 2011 e l'8-12 agosto 2011, depositati in cancelleria il 10 ed il 17 agosto 2011 ed iscritti al n. 81 (concernente la legge reg. n. 9 del 2011) ed al n. 83 (concernente la legge reg. n. 11 del 2011) del registro ricorsi 2011, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, prima serie speciale, n. 42 del 5 ottobre 2011 e n. 43 del 12 ottobre 2011.

Visto l'atto di costituzione della Regione Puglia nel giudizio di cui al ricorso n. 83 del 2011;

udito nell'udienza pubblica del 22 febbraio 2011 il Giudice relatore Franco Gallo;

udito l'avvocato dello Stato Alessandro De Stefano per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto 1. - Con ricorso notificato a mezzo del servizio postale, spedito il 1° agosto 2011, ricevuto il 4 agosto successivo e depositato il 10 agosto 2011 (registro ricorsi n. 81 del 2011), il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni principali di legittimita' costituzionale dell'art. 5, comma 6, lettera g), e dell'art. 11, comma 1, della legge della Regione Puglia 30 maggio 2011, n. 9 (Istituzione dell'Autorita' idrica pugliese), pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 87 del 3 giugno 2011 ed entrata in vigore lo stesso giorno della pubblicazione 1.1.− L'impugnato comma 6, lettera g), dell'art. 5 della legge della Regione Puglia n. 9 del 2011, nel testo vigente al momento della proposizione del ricorso, stabiliva che il Direttore generale dell''Autorita' idrica pugliese' (autorita' istituita dall'art. 1 della stessa legge regionale 'per il governo pubblico dell'acqua' e dotata di personalita' giuridica di diritto pubblico) 'predispone lo schema di convenzione diretto a regolare i rapporti tra l'Autorita' e il gestore del servizio idrico integrato, da sottoporre all'approvazione del Consiglio direttivo'.

Nel ricorso si denuncia il contrasto tra tale disposizione e la legislazione statale, perche' la norma impugnata, nel riservare al Direttore generale del predetto ente pubblico regionale il compito di 'predisporre' l'indicata convenzione, gli attribuisce una funzione che l'art. 10, comma 14, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo. Prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, assegna invece all''Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua', ente statale istituito con il comma 11 del medesimo articolo 10. Infatti, prosegue il ricorso, il citato comma 14, lettera b), dell'art. 10 stabilisce che la menzionata Agenzia nazionale 'predispone una o piu' convenzioni tipo di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152', cioe' le convenzioni tipo dirette a disciplinare i rapporti tra Autorita' d'ambito e gestori del servizio idrico integrato. Del resto, aggiunge la difesa dello Stato, il comma 15 dell'art. 10 del decreto-legge n. 70 del 2011 precisa che alla menzionata Agenzia nazionale 'sono trasferite le funzioni gia' attribuite alla Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche dall'articolo 161 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.

152, e dalle altre disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto' e, quindi, anche la funzione di 'predisporre' 'con delibera una o piu' convenzioni tipo di cui all'articolo 151' dello stesso d.lgs. n. 152 del 2006; delibera da trasmettersi 'al Ministro per l'ambiente e per la tutela del territorio e del mare, che la adotta con proprio decreto sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano' (art. 161, comma 4, lettera

c).

Ad avviso del ricorrente, poiche' la sopra citata vigente normativa statale costituisce esercizio della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e, pertanto, non e' derogabile dal legislatore regionale, il rilevato contrasto tra la normativa regionale e quella statale si risolve nella violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.

1.2. - Il parimenti impugnato comma 1 dell'art. 11 della stessa legge reg. Puglia n. 9 del 2011 stabiliva, nel testo vigente al momento della proposizione del ricorso, che: 'Il personale assunto a tempo indeterminato alla data del 1° gennaio 2010 presso ATO Puglia e' trasferito all'Autorita' idrica pugliese, che provvede all'inquadramento nello stesso profilo professionale e relative attribuzioni economiche'. Secondo l'Avvocatura generale dello Stato, tale disposizione viola gli artt. 3, 51 e 97, terzo comma, Cost.

Il Presidente della Corte costituzionale ha disposto il rinvio della trattazione di tale questione, separandola dall'altra, in ragione dell'opportunita' di esaminare in una stessa udienza, ancora da stabilirsi, le censure prospettate avverso il predetto comma 1 dell'art. 11 della legge reg. Puglia n. 9 del 2011 sia nel testo originario, impugnato con il ricorso n. 81 del 2011, sia nel testo sostituito ad opera del comma 1 dell'art. 3 della legge della Regione Puglia 13 ottobre 2011, n. 27 (Modifiche alla legge regionale 30 maggio 2011, n. 9 - Istituzione dell'Autorita' idrica pugliese), anch'esso impugnato dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso n. 170 del 2011.

  1. − Con ricorso notificato a mezzo del servizio postale, spedito l'8 agosto 2011, ricevuto il 12 agosto successivo e depositato il 17 agosto 2011 (registro ricorsi n. 83 del 2011), il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni principali di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 1, dell'art. 5 e dell'art. 9, comma 1, della legge della Regione Puglia 20 giugno 2011, n. 11 (Gestione del servizio idrico integrato. Costituzione dell'Azienda pubblica regionale 'Acquedotto pugliese - AQP'), pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 96 del 20 giugno 2011 ed entrata in vigore il 5 luglio 2011.

    2.1.− L'impugnato comma 1 dell'art. 2 della legge reg. Puglia n.

    11 del 2011 stabilisce che 'Il servizio idrico integrato della Puglia e' affidato a un'azienda pubblica regionale che realizza la parte prevalente della propria attivita' con l'ente pubblico che la controlla, anche per beneficiare delle economie di scala e di scopo e favorire una maggiore efficienza ed efficacia nell'espletamento del servizio e con l'obbligo del reinvestimento nel servizio di almeno l'80 per cento degli avanzi netti di gestione. Ai fini della presente legge, per avanzo netto di gestione si intende il risultato economico di esercizio del soggetto di cui all'articolo 5 [cioe' l'Azienda pubblica regionale denominata 'Acquedotto pugliese (AQP)', istituita da tale articolo] al netto degli ammortamenti, accantonamenti, interessi, imposte e tasse'.

    Tale comma, secondo il ricorrente, nell'affidare direttamente, mediante una norma di legge, la gestione del 'servizio idrico integrato' (SII) ad un ente pubblico regionale controllato dalla Regione Puglia (AQP), viola: a) l'art. 117, primo comma, Cost., perche' si pone in contrasto con i principi del diritto dell'Unione europea vigenti in materia di 'servizio di interesse economico generale' (SIEG), direttamente applicabili nell'ordinamento italiano, a seguito dell'abrogazione, con referendum popolare, dell'art. 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, riguardante, in particolare, le forme di gestione dei servizi pubblici locali (SPL) di rilevanza economica; b) l'art. 117, secondo comma, lettere e) ed s), Cost., perche', pur avendo rango di fonte legislativa regionale, statuisce nelle materie tutela della concorrenza e tutela dell'ambiente, riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

    Con riguardo alla censura sub a), l'Avvocatura generale dello Stato premette che il SII costituisce un 'servizio pubblico locale' (SPL) di rilevanza economica e, quindi, rientra nella nozione (caratteristica del diritto dell'Unione europea) di SIEG, che, in base all'art. 106 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), e' soggetto alle regole di concorrenza fissate nei trattati dell'Unione e, in particolare, alla regola dell'affidamento della sua gestione a terzi mediante gara ad evidenza pubblica, salvo che lo Stato membro ritenga che l'applicazione di tali regole possa ostacolare la 'speciale missione' attribuita al servizio dall'ordinamento giuridico (vengono citate le sentenze della Corte costituzionale n. 187 del 2011, n. 325 del 2010, n. 246 del 2009 e le sentenze della Corte di giustizia UE 10 settembre 2009, in causa C-573/07, Sea s.r.l., e 11 gennaio 2005, in causa C-26/03, Stadt Halle, punti 48 e 49). Da tale premessa e dalla conseguente 'natura derogatoria ed eccezionale degli affidamenti' della gestione dei SIEG, mediante l'in house providing, 'ad aziende pubbliche controllate', l'Avvocatura fa derivare la necessita' che tali eccezionali affidamenti avvengano 'mediante provvedimenti...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT