Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Impugnazione di numerose disposizioni della legge finanziaria 23 dicembre 2005, n. 266 - Trattazione delle questioni concernenti l'art. 1, commi 166, 167, 168 e 169 - Decisione sulle questioni concernenti altre disposizioni riservata a separa...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Sentenza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi da 166 a 169, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), promosso con ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia notificato il 27 febbraio 2006, depositato in cancelleria il 4 marzo 2006 ed iscritto al n. 41 del registro ricorsi 2006.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica dell'8 maggio 2007 il giudice relatore Paolo Maddalena;

Uditi l'avvocato Giandomenico Falcon per la Regione Friuli-Venezia Giulia e l'avvocato dello Stato Antonio Tallarida per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - Con ricorso notificato il 27 febbraio 2006 e depositato il successivo 4 marzo, la Regione Friuli-Venezia Giulia ha sollevato, in riferimento all'art. 60 dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, questione di legittimita' costituzionale di numerose disposizioni della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006) e, tra queste, dei commi da 166 a 169 dell'art. 1.

    Il comma 166 - rammenta la Regione ricorrente - "sottopone gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria al dovere di trasmettere alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo".

    Il comma 167 attribuisce alla Corte dei conti il potere di definire "unitariamente criteri e linee guida cui debbono attenersi gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria nella predisposizione della relazione di cui al comma 166".

    Il comma 168 stabilisce che le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, qualora accertino, anche sulla base delle relazioni di cui al comma 166, comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria o il mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilita' interno, adottino specifica pronuncia e "vigilino" sull'adozione da parte dell'ente locale delle necessarie misure correttive e sul rispetto dei vincoli e limitazioni posti in caso di mancato rispetto delle regole del predetto patto di stabilita'. Peraltro, argomenta ancora la ricorrente, a mente del comma 169, la Corte dei conti e' facoltizzata ad avvalersi "di personale degli enti locali, fino ad un massimo di cinquanta unita', in possesso di laurea in scienze economiche ovvero di diploma di ragioniere e perito commerciale, collocato in posizione di fuori ruolo o di comando".

    La ricorrente evidenzia che la disciplina del controllo della Corte dei conti nella Regione Friuli-Venezia Giulia e' dettata dal d.P.R. 25 novembre 1975, n. 902 (Adeguamento ed integrazione delle norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), come modificato dal decreto legislativo 15 maggio 2003, n. 125 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia recanti modificazioni ed integrazioni al d.P.R. 25 novembre 1975, n. 902, in materia di funzioni di controllo della sezione regionale della Corte dei conti), il cui art. 33 si interessa, segnatamente, del controllo di gestione. Inoltre, prosegue la Regione Friuli-Venezia Giulia, il controllo sugli enti locali e' affidato, dall'art. 60 dello statuto di autonomia (legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante "Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia"), ad un organo della Regione "nei modi e nei limiti stabiliti con legge regionale in armonia con i principi delle leggi dello Stato".

    Sicche', ad avviso della Regione Friuli-Venezia Giulia, il sistema di tali controlli sarebbe "di per se' completo ed esaustivo", tanto che, "considerando anche la clausola di salvaguardia di cui al comma 610" dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005 (secondo cui: "Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti"), "dovrebbe ritenersi che i commi da 166 a 169 non siano destinati ad applicarsi nel territorio della Regione".

    La' dove si giunga a diversa conclusione - si precisa ancora nel ricorso - dette disposizioni "sarebbero illegittime per violazione dell'art. 60 dello Statuto, e della riserva di competenza regionale in esso contenuta".

    Si tratterebbe, infatti, "di un controllo diverso da quello di gestione ed ulteriore rispetto ad esso", il quale presenterebbe "piu' carattere repressivo-sanzionatorio che carattere collaborativo". Peraltro, argomenta la ricorrente, a mente del comma 169, la Corte dei conti e' facoltizzata ad avvalersi "di personale degli enti locali, fino ad un massimo di cinquanta unita', in possesso di laurea in scienze economiche ovvero di diploma di ragioniere e perito commerciale, collocato in posizione di fuori ruolo o di comando", cosi' da "interferire nell'organizzazione degli enti locali, senza richiedere il loro consenso".

    In definitiva, la Regione Friuli-Venezia Giulia deduce l'illegittimita' del "controllo nuovo sugli enti locali, previsto al di fuori del sistema statutario"; l'illegittimita' del "potere normativo della Corte dei conti in materia di controllo sugli enti locali"; l'illegittimita' dell'"avvalimento del personale degli enti locali unilateralmente disposto".

  2. - Si e' costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo la reiezione del ricorso.

    Ad avviso della difesa erariale, i motivi di censura sollevati avverso i commi da 166 a 169 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005 sarebbero "palesemente" infondati, in quanto: a) il comma 166 "rende automatica la "trasmissione" di relazioni gia' ottenibili su richiesta"; b) il comma 167 riguarderebbe soltanto le "modalita' di redazione delle relazioni" predette; c) il comma 168 prevede una "specifica pronuncia della Sezione regionale di controllo", la quale, senza essere "innovativa", atterrebbe alle "modalita' di espressione delle Sezioni regionali" e, dunque, a materia di competenza esclusiva dello Stato; d) il comma 169 concernerebbe l'organizzazione della Corte dei conti, "tema di indubbia competenza statale", mentre il comando temporaneo di personale dovra'...

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