Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Imposte e tasse - Contributo per gli investimenti nelle aree svantaggiate - Acquisizione automatica prima dell'8 luglio 2002 - Ricognizione degli investimenti realizzati - Obbligo dei beneficiari, a pena di decadenza dall'agevolazione, di comunicare i dati informativi entro il 28 febbra...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 62 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003), promossi con un'ordinanza depositata il 18 gennaio e due ordinanze depositate il 1° febbraio 2006 dalla Commissione tributaria provinciale di Benevento, rispettivamente iscritte ai nn. 593, 594 e 595 del registro ordinanze 2006 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, 1ª serie speciale, dell'anno 2007.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 9 maggio 2007 il giudice relatore Franco Gallo.

Ritenuto che, nel corso di due giudizi riuniti aventi ad oggetto l'impugnazione di atti di recupero di crediti di imposta emessi dall'Agenzia delle entrate, ufficio di Benevento, la Commissione tributaria provinciale di Benevento, con ordinanza depositata il 18 gennaio 2006 (r.o. n. 593 del 2006), ha sollevato, in riferimento agli artt. 97 e 24 della Costituzione ed "in relazione anche all'art. 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212" (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), questione di legittimita' costituzionale dell'art. 62 (rectius: 62, comma 1, lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003);

che la disposizione denunciata impone ai soggetti che hanno conseguito in via automatica, anteriormente alla data dell'8 luglio 2002, il diritto al contributo di cui all'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001), l'obbligo di inviare entro il 28 febbraio 2003, a pena di "decadenza" dal contributo medesimo, utilizzando un modello da predisporsi con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, i dati occorrenti per la ricognizione degli investimenti realizzati;

che, quanto alla non manifesta infondatezza, il giudice a quo osserva che la norma censurata, in violazione del divieto di retroattivita' delle leggi tributarie sancito dall'art. 3, comma 1, della citata legge n. 212 del 2000, ha efficacia retroattiva e, pertanto, si pone in contrasto con i principi di correttezza e buona fede, nonche', conseguentemente, con quelli di buon andamento e di imparzialita' della pubblica amministrazione garantiti dall'art. 97 Cost;

che il rimettente osserva, altresi', che la disposizione censurata pone a carico dell'interessato un...

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