LEGGE REGIONALE 4 Aprile 2007, n. 18 - Disciplina del trasporto di salme e di cadaveri.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 8 dell'11 aprile 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Finalita' e definizioni

  1. La presente legge disciplina il trasporto di salme e di cadaveri all'interno del territorio della Regione Toscana, nell'osservanza delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Regolamento di polizia mortuaria).

  2. Ai fini della presente legge, si definisce "salma" il corpo umano rimasto privo di finzioni vitali, prima dell'accertamento di morte.

  3. Ai fini della presente legge si definisce "cadavere" la salma una volta che sia stato eseguito l'accertamento di morte.

  4. Ai fini della presente legge e' escluso dalla nozione di trasporto di salma o di cadavere il trasferimento della salma nell'ambito della struttura sanitaria in cui e' avvenuto il decesso; tale trasporto e' svolto da personale che a nessun titolo possa essere collegato ad un soggetto esercente l'attivita' funebre.

    Art. 2.

    Trasporto di salme

  5. Qualora il decesso avvenga in abitazioni inadatte per l'osservazione o vi sia espressa richiesta dei familiari o dei conviventi, la salma puo' essere trasportata per l'osservazione presso l'obitorio o il servizio mortuario delle strutture ospedaliere o presso apposite strutture adibite al commiato.

  6. Nei casi di cui al comma 1, il medico curante o il medico dipendente o convenzionato con il servizio sanitario nazionale intervenuto in occasione del decesso certifica che il trasporto della salma puo' avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica e che e' escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

  7. La certificazione medica di cui al comma 2, e' titolo valido per il trasporto della salma purche' il tragitto si svolga interamente all'interno della Regione Toscana.

  8. Il trasporto deve avvenire con mezzi idonei; durante il trasporto, la salma e' riposta in contenitore impermeabile non sigillato in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque, non siano di pregiudizio per la salute pubblica.

    Art. 3.

    Trasporto di cadavere

  9. Costituisce trasporto di cadavere il suo trasferimento dal luogo del decesso all'obitorio, alla camera mortuaria, alle strutture per il commiato, al luogo prescelto per le onoranze, al cimitero, al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi.

  10. Il trasporto di cadavere e' autorizzato con provvedimento del comune ove e'...

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