LEGGE REGIONALE 4 Aprile 2007, n. 18 - Disciplina del trasporto di salme e di cadaveri.
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 8 dell'11 aprile 2007)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
Finalita' e definizioni
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La presente legge disciplina il trasporto di salme e di cadaveri all'interno del territorio della Regione Toscana, nell'osservanza delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Regolamento di polizia mortuaria).
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Ai fini della presente legge, si definisce "salma" il corpo umano rimasto privo di finzioni vitali, prima dell'accertamento di morte.
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Ai fini della presente legge si definisce "cadavere" la salma una volta che sia stato eseguito l'accertamento di morte.
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Ai fini della presente legge e' escluso dalla nozione di trasporto di salma o di cadavere il trasferimento della salma nell'ambito della struttura sanitaria in cui e' avvenuto il decesso; tale trasporto e' svolto da personale che a nessun titolo possa essere collegato ad un soggetto esercente l'attivita' funebre.
Art. 2.
Trasporto di salme
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Qualora il decesso avvenga in abitazioni inadatte per l'osservazione o vi sia espressa richiesta dei familiari o dei conviventi, la salma puo' essere trasportata per l'osservazione presso l'obitorio o il servizio mortuario delle strutture ospedaliere o presso apposite strutture adibite al commiato.
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Nei casi di cui al comma 1, il medico curante o il medico dipendente o convenzionato con il servizio sanitario nazionale intervenuto in occasione del decesso certifica che il trasporto della salma puo' avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica e che e' escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato.
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La certificazione medica di cui al comma 2, e' titolo valido per il trasporto della salma purche' il tragitto si svolga interamente all'interno della Regione Toscana.
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Il trasporto deve avvenire con mezzi idonei; durante il trasporto, la salma e' riposta in contenitore impermeabile non sigillato in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque, non siano di pregiudizio per la salute pubblica.
Art. 3.
Trasporto di cadavere
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Costituisce trasporto di cadavere il suo trasferimento dal luogo del decesso all'obitorio, alla camera mortuaria, alle strutture per il commiato, al luogo prescelto per le onoranze, al cimitero, al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi.
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Il trasporto di cadavere e' autorizzato con provvedimento del comune ove e'...
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