LEGGE REGIONALE 23 Aprile 2007, n. 24 - Misure per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti ed organismi dipendenti.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 10 del 2 maggio 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

O g g e t t o

  1. La presente legge detta disposizioni finalizzate al concorso degli organismi e degli enti dipendenti di cui all'Art. 50 dello Statuto, di seguito unitariamente denominati enti, alla realizzazione degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica fissati per il triennio 2007/2009 dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria dello Stato per l'anno 2007).

    Art. 2. Concorso degli organismi e degli enti dipendenti alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica

  2. Gli enti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica attenendosi ad uno dei seguenti criteri di contenimento della spesa:

    1. miglioramento del saldo di bilancio, secondo quanto previsto dagli articoli 3 e 4;

    2. mantenimento della spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi, dell'IRAP e con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, nei limiti del corrispondente ammontare dell'anno 2004 come risultante dal bilancio consuntivo oppure, nel caso di contabilita' economica, dal bilancio di esercizio.

  3. Gli enti comunicano alla giunta regionale la misura di contenimento della spesa prescelta nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  4. In relazione a quanto previsto dagli articoli 22 e 26 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito con modificazioni in legge 4 agosto 2006, n. 248, in materia di riduzione delle spese di funzionamento e di rispetto dei limiti di spesa annuale gli enti si attengono esclusivamente alle disposizioni della presente legge.

    Art. 3.

    Calcolo del saldo di bilancio

  5. Per gli enti che adottano la contabilita' finanziaria, il saldo di bilancio e' calcolato, in termini di competenza, quale differenza fra i titoli di entrata e i titoli di spesa, al netto delle partite di giro.

  6. Per gli enti che adottano la contabilita' economica il saldo di bilancio e' dato dal risultato di esercizio.

  7. Per le aziende regionali per il diritto allo studio universitario di cui all'Art. 10 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in...

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