Ordinanza emessa il 14 luglio 2006 dalla Commissione tributaria provinciale di Bologna sul ricorso proposto da Liberatore Guido contro Agenzia delle entrate - Ufficio di Bologna 4 ed altra Imposte e tasse - Riscossione delle imposte - Notifica al contribuente della cartella di pagamento recante il ruolo derivante dalla liquidazione delle imposte...

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

Ha emesso la seguente ordinanza, sul ricorso n. 1195/06, depositato il 4 aprile 2006, avverso cartella di pagamento n. 02020040058320956 IRPEF 2000, contro Concessionario Gest Line S.p.a., difeso da Ferroni avv. Francesco c/o studio Tirapani, via Murri n. 9 - 40137 Bologna - Agenzia entrate - Ufficio Bologna 4, proposto dal ricorrente Liberatore Guido, via San Biagio n. 4417 - 40024 Castel San Pietro Terme, difeso da Fontanelli dott. Andrea, via IV Novembre n. 9 - 40100 Bologna.

Fatto e diritto

Il Collegio, composto come da allegato verbale, all'esito della discussione svoltasi all'udienza pubblica del 14 luglio 2006 ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento n. 1195/06 R.G.R.

Con ricorso depositato in data 4 aprile 2006 e diretto alla Commissione tributaria provinciale di Bologna, il sig. Guido Liberatore, nei confronti dell'Agenzia delle entrate di Bologna 4 e del Concessionario del servizio riscossione di Bologna Gest Line S.p.A., impugnava la cartella di pagamento n. 02020040058320956 di Euro 5.913,33 per Irpef relativa all'anno 2000, notificata in data 2 febbraio 2006.

Deduceva il ricorrente che la cartella impugnata appare illegittima per difetto di adeguata motivazione in ordine al criteri di calcolo operato dall'Ufficio onde pervenire alla entita' della pretesa tributaria fatta valere; ma, soprattutto eccepiva la illegittimita' costituzionale del termine di notifica della cartella impugnata, come stabilito dall'art. 1, comma 5-bis, lettera c) del d.l. 17 giugno 2005, n. 106, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, sotto il profilo che il termine di notificazione della cartella ivi previsto in cinque anni e' piu' lungo di quello stabilito in anni quattro dal vigente art. 43, comma 1 del d.P.R. n. 600/1973 per gli accertamenti analitici.

Si e' costituita in giudizio l'Agenzia delle entrate di Bologna 4, contestando nel merito le eccezioni sollevate da parte ricorrente.

Si e' pure costituito in giudizio a mezzo di memoria il Concessionario della riscossione Gest Line S.p.A., eccependo la propria carenza di legittimazione passiva sotto il profilo che la cartella viene emessa sulla base dell'estratto del ruolo formato e trasmesso dall'Ufficio impositore e, quanto alla notifica della cartella, rilevando che alla data di consegna del ruolo esecutivo, (25 settembre 2004) ad alcun termine di decadenza era tenuto il concessionario per la notifica della cartella medesima, in ragione della mancata previsione dello stesso da parte dell'art. 25 del d.P.R. n. 602/1973, ratione temporis vigente.

Tanto premesso, il Collegio osserva.

La sollevata questione di legittimita' costituzionale e' di carattere pregiudiziale e assorbente rispetto al merito della controversia, in quanto solo all'esito del giudizio incidentale di costituzionalita' della norma censurata, di competenza della Corte costituzionale, e' possibile valutare e quindi decidere la fondatezza della eccezione di merito dal ricorrente sollevata in ordine alla adeguatezza e congruita' della motivazione dell'atto impugnato...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT