Decisioni Plenarie - Sentenza nº 7 da Council of State (Italy), 24 Maggio 2007

Data di Resoluzione24 Maggio 2007
EmittenteCouncil of State (Italy)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

n. 7/2007 Reg.Dec.

n.r.g. 26/2006 Ad.Plen.

n.r.g. 609/1998 Sez. IV

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n.r. Ad. Plen. 26 del 2006 (n.r. Sez. IV 609 del 1998), proposto dal Comune di Roma, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro Martis e elettivamente domiciliato in Roma, alla via del Tempio di Giove, n. 21, presso gli uffici della Avvocatura del Comune di Roma;

contro

- la signora Felice Bruziches, non costituitasi nella presente fase del giudizio;

- la s.r.l. San Feliciano (quale avente causa ex art. 111 c.p.c. della signora Felice Bruziches), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Bruno Biscotto e Lucia Scognamiglio, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, alla via G. Pisanelli n. 40;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. I, 4 dicembre 1996, n. 2237, e per la reiezione del ricorso di primo grado n. 417 del 1991;

Visto il ricorso in appello, con i relativi allegati;

Vista la memoria di costituzione in giudizio della s.r.l. San Feliciano, di data 8 febbraio 2000, come integrata con una memoria di data 26 maggio 2006;

Vista la memoria depositata dal Comune di Roma in data 1° giugno 2006;

Vista l'ordinanza n. 6633 del 10 novembre 2006, con cui la Sezione Quarta ha rimesso la decisione della causa all'esame della Adunanza Plenaria;

Vista la memoria depositata dalla s.r.l. San Feliciano in data 22 marzo 2007;

Vista la memoria depositata dal Comune di Roma in data 27 marzo 2007;

Visti gli atti tutti del giudizio;

Data per letta la relazione del Consigliere di Stato Luigi Maruotti alla udienza del 2 aprile 2007;

Uditi l'avvocato Mauro Martis per il Comune di Roma e l'avvocato Bruno Biscotto per la s.r.l. San Feliciano;

Considerato in fatto e in diritto quanto segue:

Premesso in fatto

  1. Con la delibera n. 3622 del 4 giugno 1990, la giunta comunale di Roma ha adottato la variante generale al piano regolatore ed ha reiterato alcuni vincoli preordinati all'esproprio, al fine di reperire aree 'per servizi e verde pubblico' (a seguito della decadenza dei precedenti vincoli previsti dal piano regolatore approvato dalla giunta della Regione Lazio in data 6 marzo 1979, per il decorso del termine di cinque anni, previsto dall'art. 2 della legge n. 1187 del 1968).

    Col ricorso di primo grado n. 417 del 1991 (proposto al TAR per il Lazio), la signora Felice Bruziches - proprietaria un alcune particelle di terreno, rientranti tra tali aree - ha impugnato la delibera n. 3622 del 1990 e ne ha chiesto l'annullamento.

    Il TAR, con la sentenza n. 2237 del 1996, ha accolto il ricorso ed ha annullato l'atto impugnato, nei limiti dell'interesse della ricorrente, ravvisando profili di eccesso di potere per inadeguata istruttoria ed insufficiente motivazione, nonché per la mancata previsione di piano finanziario per attuare il vincolo.

    Il TAR ha invece respinto il motivo di incompetenza della giunta comunale per violazione dell'art. 140 del testo unico n. 148 del 1915 (poiché il consiglio comunale ha ratificato l'atto della giunta, con una delibera non impugnata) e non ha esaminato la censura di pag. 6, secondo cui la giunta avrebbe dovuto prevedere la corresponsione di un indennizzo.

  2. Col gravame in esame, il Comune di Roma ha impugnato la sentenza del TAR ed ha chiesto che, in sua riforma, il ricorso di primo grado sia integralmente respinto.

    Nel corso del giudizio, si è costituita la s.r.l. San Feliciano (acquirente dei terreni già di proprietà della signora Bruziches), la quale ha chiesto che il gravame sia dichiarato improcedibile, ovvero sia respinto perché infondato.

    Il Comune di Roma e la s.r.l. San Feliciano hanno depositato memorie, con cui hanno illustrato le questioni controverse (anche in relazione alle modifiche legislative e alle pronunce giurisprudenziali che hanno caratterizzato l'istituto del vincolo preordinato all'esproprio) ed hanno insistito nelle già formulate conclusioni.

  3. Con l'ordinanza n. 6633 del 2006, la Quarta Sezione di questo Consiglio:

    - ha respinto l'eccezione di improcedibilità dell'appello, non ravvisando la sopravvenuta carenza di interesse del Comune;

    - ha rimesso all'esame dell'Adunanza Plenaria le ulteriori questioni controverse, rilevando che - a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 179 del 1999 e della decisione della medesima Adunanza Plenaria n. 24 del 1999 - la giurisprudenza non ha seguito univoci orientamenti in ordine alla sufficienza della istruttoria e della motivazione che l'Autorità urbanistica deve porre a base dei provvedimenti con cui reitera il vincolo preordinato all'esproprio, nonché in ordine all'esigenza di prevedere - nei medesimi atti - un indennizzo e i mezzi finanziari per attuare il vincolo.

    Prima della trattazione della causa in sede di Adunanza Plenaria, il Comune di Roma e la società hanno depositato scritti difensivi, con cui hanno ulteriormente trattato le questioni controverse.

    Inoltre, la medesima società ha chiesto che l'appello sia dichiarato improcedibile (per sopravvenuto difetto di interesse o per cessazione della materia del contendere), 'a seguito dell'intervenuta modifica dell'assetto urbanistico della città', disposta dalla delibera del consiglio comunale n. 33 del 20 marzo 2003 (con cui è stato adottato il nuovo piano regolatore generale, secondo il quale le aree in questione rientrano nel 'tessuto di espansione novecentesca T1').

  4. All'udienza del 2 aprile 2007 la causa è stata trattenuta in decisione.

    Considerato in diritto

  5. A seguito della decadenza - per decorso del quinquennio - dei vincoli preordinati all'esproprio (previsti dal piano regolatore di Roma, approvato in data 6 marzo 1979 dalla giunta della Regione Lazio), con la delibera n. 3622 del 4 giugno 1990 la giunta comunale di Roma ha adottato la variante generale al piano regolatore ed ha reiterato i vincoli preordinati all'esproprio, tra cui quelli incidenti sui terreni di proprietà dell'appellata, destinati a servizi e a verde pubblico ('zona N').

    Con la sentenza n. 2237 del 1998, il TAR per il Lazio ha accolto il ricorso di primo grado della appellata ed ha annullato la delibera n. 3622 del 1990 nei limiti del suo interesse, ravvisando profili di eccesso di potere per inadeguata istruttoria ed insufficiente motivazione, nonché per la mancata previsione dei mezzi finanziari per attuare il vincolo.

    Col gravame in esame, il Comune di Roma ha impugnato la sentenza del TAR, ha censurato le sue diverse rationes decidendi (richiamando i precedenti giurisprudenziali favorevoli alle proprie deduzioni) ed ha chiesto che, in sua riforma, il ricorso di primo grado sia respinto.

    Nel corso del giudizio, si è costituita la s.r.l. San Feliciano (acquirente dei terreni in questione e succeduta nel giudizio ex art. 111 c.p.c.), la quale ha chiesto che il gravame sia dichiarato improcedibile, ovvero sia respinto perché infondato.

    Con l'ordinanza n. 6633 del 2006, la Quarta Sezione ha ritenuto che "non possa ravvisarsi" l'improcedibilità dell'appello per sopravvenuta carenza di interesse ed ha rimesso all'esame dell'Adunanza Plenaria le ulteriori questioni controverse:

    - sulla sufficienza della istruttoria e della motivazione che l'Autorità urbanistica deve porre a base dei provvedimenti con cui può esservi la reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio

    - sull'esigenza o meno di prevedere - nei medesimi atti...

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