Ordinanza emessa il 10 gennaio 2007 dalla Corte di appello di Roma nel procedimento penale a carico di Bottai Francesco Reati e pene - Prescrizione - Modifiche normative comportanti termini di prescrizione piu' brevi - Disciplina transitoria - Inapplicabilita' delle nuove norme ai processi gia' pendenti in appello alla data di entrata in vigore ...

LA CORTE DI APPELLO

Alla pubblica udienza del 10 gennaio 2007 ha pronunciato la seguente ordinanza.

Nel processo a carico di Bottai Francesco, condannato dal Tribunale di Roma con sentenza 18 settembre 2001, concesse le attenuanti generiche e ritenuta la continuazione:

per il delitto di cui all'art. 648 c.p., per avere acquistato o ricevuto da ignoti mobili e dipinti antichi compendio di un furto commesso il 13 settembre 1994. In Roma, in data antecedente e prossima al 5 ottobre 1994;

per il delitto di cui all'art. 640 c.p., per avere, con gli artifici e raggiri enunciati, indotto in errore l'acquirente dei mobili di cui al capo precedente, conseguendo l'ingiusto profitto di settantacinque milioni versatigli a titolo di prezzo. In Roma, il 5 ottobre 1994.

Rileva che l'appello e' ritualmente proposto (notificazione al contumace del 31 ottobre 2001 dopo il fol. 122 e deposito impugnazione 30 novembre 2001 a fol. 123);

che il reato di truffa si e' prescritto in data 6 aprile 2002;

che la ricettazione per cui e' intervenuta l'affermazione di responsabilita' si prescrivera' in tempo antecedente e prossimo al 6 ottobre 2009, successivo al 14 settembre 2009, in applicazione della disciplina anteriore alla 15 dicembre 2005, n. 251;

che il processo e', infatti, pendente in appello dal 25 novembre 2002, cioe' da tempo anteriore alla data di entrata in vigore della predetta legge n. 251/2005, con la conseguente esclusione dei termini di prescrizione piu' brevi risultanti dalle nuove disposizioni ed ai sensi dell'art. 10, terzo comma, della stessa legge;

che il processo non puo' essere definito indipendentemente dalla questione di legittimita' costituzionale della disciplina transitoria nominata, poiche' per il principio generale dettato dall'art. 2, terzo comma, c.p. viene in considerazione, in alternativa a quella sopra calcolata per la ricettazione, la prescrizione maturatasi nell'anno 2004 (anni otto piu' un quarto) dopo la sentenza di primo grado, in applicazione dei termini piu' favorevoli di cui agli art. 157, primo comma, e 161, secondo comma, c.p., come sostituiti dall'art. 6, primo e quinto comma, legge n. 251/2005;

che, pertanto, si configura l'elemento di proponibilita' di cui all'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, in assenza del quale l'eccezione non e' ammissibile.

O s s e r v a

Va premesso che per l'art. 10, terzo comma, legge 5 dicembre 2005, n. 251, se per effetto delle nuove disposizioni i termini di prescrizione risultano piu' brevi, questi si applicano ai procedimenti pendenti all'entrata in vigore della legge - 8 dicembre 2005 - ad esclusione dei processi gia' pendenti in grado di appello alla medesima data.

Il comma predetto recita: "Se, per effetto delle nuove disposizioni, i termini di prescrizione risultano piu' brevi, le stesse si applicano ai procedimenti e ai processi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ad esclusione (dei processi gia' pe denti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonche' 1) dei processi gia' pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di cassazione".

La pendenza del processo va definita quale disponibilita' degli atti da parte del giudice ad quem ovvero dell'autorita' che procede, ricavabile dalla loro ricezione attestata dalla cancelleria centrale penale, in concreto risultante dal timbro a secco del 25 novembre 2002 apposto sul fascicolo per il dibattimento di primo grado ed in altri casi su quello della Corte di appello.

Ogni altra data anteriore non e' riconducibile alla pendenza, come in fine esp1icitato, ne' l'ultima della missiva (nella specie assente) della cancelleria a quo di trasmissione degli atti del procedimento in seguito alla impugnazione, ai sensi dell'art. 590 c.p.p., che d'ordinario ne accompagna l'inoltro.

Quindi la ricezione degli atti, datata dalla cancelleria centrale del giudice del gravame, si risolve in regola d'applicazione o no dei termini piu' brevi di prescrizione, a seconda che il loro pervenimento sia successivo o...

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