Ordinanza emessa il 5 settembre 2006 dal giudice di pace di Cantu' nel procedimento civile promosso da Rollo Patrizia contro comune di Cermenate Circolazione stradale - Sanzioni accessorie per violazioni del codice della strada - Confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di c...

IL GIUDICE DI PACE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile n. 260/2006 R.G. promossa con ricorso, depositato in Cancelleria il 19 luglio 2006, da Rollo Patrizia, rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Bernasconi, ed elettivamente domiciliata presso e nello studio del suo procuratore in Seregno (Milano), corso Matteotti n. 81 come da delega a margine del ricorso;

Contro il comune di Cermenate (Como), in persona del sindaco pro tempore, avente per oggetto opposizione a verbale di sequestro ex art. 213 del codice della strada, elevato in data 20 maggio 2006 dal comando polizia locale del comune di Cermenate (Como), per violazione dell'art. 170, comma 2 c.d.s.

I n f a t t o

Il ricorrente ha sollevato, in via preliminare, questione di legittimita' costituzionale, con riferimento agli artt. 3, 27 e 42 della Costituzione, dell'art. 5-bis del d.l. 30 giugno 2005 n. 115, come modificato in sede di conversione dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, nella parte in cui aggiunge all'art. 213 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, il comma 2-sexies, il quale prescrive: "e' sempre disposta la confisca in tutti i casi in cui un ciclomotore o motoveicolo sia stato adoperato per commettere una delle violazione amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 o per commettere un reato ...".

Rilevanza e non manifesta infondatezza della questione

Il sottoscritto giudicante, ritenute fondate le eccezioni formulate da parte ricorrente, rileva il contrasto con il dettato Costituzionale degli artt. 170 e 213, comma 2-sexies del codice della strada, quest'ultimo cosi' come introdotto dal decreto-legge 30 giugno 2005, convertito con legge 17 agosto 2005, n. 168, nella parte in cui prevede: "e' sempre disposta la confisca in tutti i casi in cui un ciclomotore o motoveicolo sia stato adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 ..." per i seguenti motivi:

con riferimento all'art. 3 della Costituzione, si osserva l'evidente sproporzione tra violazione e sanzione, in aperto contrasto con il principio di ragionevolezza e proporzionalita' della sanzione per la disparita' di trattamento riconosciuta per le violazioni al codice della strada commesse dai conducenti di ciclomotori rispetto a quelle commesse dai conducenti di autoveicoli, in rapporto alla medesima ratio di salvaguardia della integrita' fisica del cittadino. Infatti non e' prevista analoga sanzione per chi non fa...

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