LEGGE REGIONALE 14 febbraio 2007, n.5 - Norme per la sicurezza nella pratica degli sport invernali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 4 del

21 febbraio 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Finalita' ed ambito di applicazione

  1. La Regione, in attuazione della legge 24 dicembre 2003, n. 363 (norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo), disciplina la sicurezza per la pratica dello sci e delle altre discipline della neve, nonche' i principi fondamentali per la gestione in sicurezza delle relative aree.

    Art. 2.

    Aree sciabili

  2. Sono aree sciabili le superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e servite da impianti di risalita, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve, tenendo conto del rapporto fra portata degli impianti e superficie delle piste.

  3. All'interno delle aree di cui al comma 1, aventi piu' di due piste e piu' di due impianti di risalita, i comuni interessati individuano i tratti di pista da riservare alle gare e agli allenamenti di sci e snowboard agonistico, nonche' le modalita' e i tempi di utilizzo degli stessi.

  4. Ai sensi di quanto disposto dall'Art. 2, comma 3 della legge n. 363/2003, l'individuazione delle aree di cui al comma i equivale a dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' e urgenza e rappresenta il presupposto per l'eventuale costituzione coattiva di servitu' connesse alla gestione di tali aree, previo pagamento della relativa indennita', secondo quanto stabilito con provvedimento della giunta regionale.

  5. I comuni interessati provvedono a comunicare alla Regione la classificazione delle piste, indicando altresi' quelle cui possono accedere solo gli utenti in possesso di apposita abilitazione o destinate ad attivita' agonistica.

  6. Le aree di cui al comma 1 corrispondono a quelle individuate ai sensi dell'Art. 10 della legge regionale 5 aprile 1994, n. 17, (ordinamento della professione di maestro di sci) nell'ambito delle quali la giunta regionale, con propria deliberazione, determina le altre aree di cui all'Art. 3, comma 2 della legge n. 363/2003.

    Art. 3.

    Segnaletica delle piste

  7. Le piste aperte al transito degli utenti sono delimitate, a cura dei gestori, lateralmente con palinatura realizzata e posata in modo tale da consentire di seguire il tracciato della pista anche in condizioni di scarsa visibilita', riconoscendone altresi' i bordi destro e sinistro.

  8. Le piste aperte al transito degli utenti sono dotate della segnaletica necessaria alla corretta informazione degli utenti, determinata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, localizzata, a cura dei gestori delle stesse, secondo le caratteristiche e con i criteri stabiliti dal comma 5.

  9. La segnaletica e' realizzata in modo tale da consentire l'agevole rimozione a conclusione della stagione invernale.

  10. All'utente e' data adeguata informazione, anche mediante esposizione al pubblico, sui tipi di sistemi segnaletici in uso nei comprensori, sulla classificazione e sulle regole di comportamento degli utenti.

  11. La segnaletica ha le seguenti caratteristiche:

    1. integra la palinatura di cui al comma 1, al fine di consentire allo sciatore di individuare il tracciato della pista senza difficolta' anche in condizioni di cattiva visibilita';

    2. all'inizio della pista, anche se posto all'origine di una biforcazione, evidenzia la denominazione o numerazione e la segnatura relativa alla classificazione, nonche' l'eventuale chiusura ed eventualmente le condizioni della pista;

    3. lungo la pista, fornisce le informazioni integrative della palinatura, di cui al comma 1;

    4. all'origine delle principali biforcazioni delle piste, fornisce, mediante appositi e ben...

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