LEGGE REGIONALE 14 febbraio 2007, n.5 - Norme per la sicurezza nella pratica degli sport invernali.
21 febbraio 2007)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
Finalita' ed ambito di applicazione
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La Regione, in attuazione della legge 24 dicembre 2003, n. 363 (norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo), disciplina la sicurezza per la pratica dello sci e delle altre discipline della neve, nonche' i principi fondamentali per la gestione in sicurezza delle relative aree.
Art. 2.
Aree sciabili
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Sono aree sciabili le superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e servite da impianti di risalita, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve, tenendo conto del rapporto fra portata degli impianti e superficie delle piste.
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All'interno delle aree di cui al comma 1, aventi piu' di due piste e piu' di due impianti di risalita, i comuni interessati individuano i tratti di pista da riservare alle gare e agli allenamenti di sci e snowboard agonistico, nonche' le modalita' e i tempi di utilizzo degli stessi.
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Ai sensi di quanto disposto dall'Art. 2, comma 3 della legge n. 363/2003, l'individuazione delle aree di cui al comma i equivale a dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' e urgenza e rappresenta il presupposto per l'eventuale costituzione coattiva di servitu' connesse alla gestione di tali aree, previo pagamento della relativa indennita', secondo quanto stabilito con provvedimento della giunta regionale.
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I comuni interessati provvedono a comunicare alla Regione la classificazione delle piste, indicando altresi' quelle cui possono accedere solo gli utenti in possesso di apposita abilitazione o destinate ad attivita' agonistica.
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Le aree di cui al comma 1 corrispondono a quelle individuate ai sensi dell'Art. 10 della legge regionale 5 aprile 1994, n. 17, (ordinamento della professione di maestro di sci) nell'ambito delle quali la giunta regionale, con propria deliberazione, determina le altre aree di cui all'Art. 3, comma 2 della legge n. 363/2003.
Art. 3.
Segnaletica delle piste
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Le piste aperte al transito degli utenti sono delimitate, a cura dei gestori, lateralmente con palinatura realizzata e posata in modo tale da consentire di seguire il tracciato della pista anche in condizioni di scarsa visibilita', riconoscendone altresi' i bordi destro e sinistro.
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Le piste aperte al transito degli utenti sono dotate della segnaletica necessaria alla corretta informazione degli utenti, determinata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, localizzata, a cura dei gestori delle stesse, secondo le caratteristiche e con i criteri stabiliti dal comma 5.
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La segnaletica e' realizzata in modo tale da consentire l'agevole rimozione a conclusione della stagione invernale.
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All'utente e' data adeguata informazione, anche mediante esposizione al pubblico, sui tipi di sistemi segnaletici in uso nei comprensori, sulla classificazione e sulle regole di comportamento degli utenti.
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La segnaletica ha le seguenti caratteristiche:
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integra la palinatura di cui al comma 1, al fine di consentire allo sciatore di individuare il tracciato della pista senza difficolta' anche in condizioni di cattiva visibilita';
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all'inizio della pista, anche se posto all'origine di una biforcazione, evidenzia la denominazione o numerazione e la segnatura relativa alla classificazione, nonche' l'eventuale chiusura ed eventualmente le condizioni della pista;
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lungo la pista, fornisce le informazioni integrative della palinatura, di cui al comma 1;
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all'origine delle principali biforcazioni delle piste, fornisce, mediante appositi e ben...
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