Ordinanza emessa il 14 novembre 2006 dalla Corte di appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari nel procedimento penale a carico di Scanu Aldo Processo penale - Appello - Modifiche normative - Previsione di limiti al potere d'appello del pubblico ministero contro le sentenze di proscioglimento nel giudizio ordinario e nel giudizio abbrev...

LA CORTE DI APPELLO

Ha emesso la seguente ordinanza nel giudizio d'appello a carico di: Aldo Scanu, nato a Sassari il 26 novembre 1953, ivi residente in S.V. Taniga San Giacomo Medas n. 37, elettivamente domiciliato presso l'avv. P. Giua, Via Roma n. 115, Sassari, imputato del delitto di cui all'art. 635 cpv. n. 3) c.p. perche' tagliando a meta' due cipressi e mutilando altre sette piante della stessa famiglia in un terreno di Pisano Pasquangela, distruggeva e deteriorava le stesse. Fatto aggravato perche' commesso su cosa esposta per necessita' alla pubblica fede.

In Sassari il 13 ottobre 2002.

Considerato che, con sentenza n. 1171 in data 23 settembre 2005 del Tribunale di Sassari, nei confronti di Scanu e' stato dichiarato non doversi procedere in ordine al reato a lui ascritto perche' estinto per remissione di querela, e rilevato che contro questa decisione ha interposto appello il procuratore generale che ha chiesto - previa rinnovazione dell'istruzione dibattimentale - l'affermazione di responsabilita' dell'imputato e la sua condanna alla pena che sara' richiesta in udienza;

Rilevato, altresi', che il p.g. ha osservato (richiamando implicitamente il contenuto di propria precedente memoria scritta, gia' esaminata da questa corte) che, a seguito della entrata in vigore della legge 20 febbraio 2006, n. 46, applicabile, a norma dell'art. 10 di essa, anche ai procedimenti in corso, il proposto gravame dovrebbe essere, con ordinanza inoppugnabile giusta l'art. 10.2 della legge citata, dichiarato inammissibile avendo l'art. 1 della medesima legge reso inappellabili le sentenze di assoluzione, e che tuttavia, essendo ravvisabile contrasto fra gli articoli 1, 2, 10 e 12 della legge n. 46/2006 e gli artt. 3, 111 e 112 della Costituzione, la corte dovrebbe rimettere gli atti alla Corte costituzionale;

O s s e r v a

I profili di incostituzionalita' proposti dal procuratore generale sono non manifestamente infondati: l'art. 111 della Costituzione garantisce il principio della parita' delle parti nel processo, e questo principio, nella previsione costituzionale, non soffre di eccezioni di sorta (come invece puo' avvenire per altri principi, come quello della formazione della prova in contraddittorio pure stabilito dal medesimo art. 111). L'esclusione della possibilita' che il pubblico ministero possa gravarsi contro le sentenze di proscioglimento con lo stesso mezzo riconosciuto all'imputato avverso le sentenze di condanna comporta l'introduzione nel sistema delle impugnazioni di una evidente irragionevole disparita' di trattamento che contrasta con il richiamato...

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