DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 13 dicembre 2006, n.383 - Regolamento recante «Modifiche al regolamento per la raccolta dei funghi epigei nel territorio regionale». Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 3 gennaio 2007)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 12 (Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei nel territorio regionale), il cui Art. 1 dispone che la raccolta dei funghi epigei nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia sia disciplinata da apposito regolamento, formulato in modo da dare attuazione ai principi espressi dalla legge 23 agosto 1993, n. 352 nonche' ai principi enunciati dal comma 2 dell'Art. 1 della stessa legge regionale n. 12/2000;

Visto il decreto del Presidente della giunta regionale 1° dicembre 2000, n. 0436/Pres. che ha approvato il regolamento per la raccolta dei funghi epigei nel territorio regionale;

Visto il decreto del Presidente della Regione 7 maggio 2004, n. 0147/Pres. che ha modificato il regolamento per la raccolta dei funghi epigei nel territorio regionale;

Vista la legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca), il cui Art. 16 modifica alcuni dei principi enunciati dal comma 2 dell'Art. 1 della legge regionale n. 12/2000;

Ritenuto, conseguentemente, di adeguare alle modifiche dettate dal legislatore regionale il regolamento per la raccolta dei funghi epigei nel territorio regionale, approvato con il decreto n. 0436/Pres./2000, come modificato dal decreto n. 0147/Pres./2004;

Vista la deliberazione giuntale n. 2486 del 20 ottobre 2006, con la quale sono state approvate, in via preliminare, le «Modifiche al regolamento per la raccolta dei funghi epigei nel territorio regionale, approvato con il decreto n. 0436/Pres./2000, come modificato dal decreto n. 0147/Pres./2004», necessarie per dare attuazione alla legge regionale n. 17/2006;

Sentita, ai sensi dell'Art. 1, comma 1, della legge regionale n. 12/2000, la IV Commissione del consiglio regionale che, nella seduta del 14 novembre 2006, ha esaminato le modifiche al regolamento, approvate in via preliminare con la citata deliberazione giuntale, esprimendo parere favorevole;

Visto l'estratto del processo verbale del Consiglio delle autonomie locali n. 39 del 20 novembre 2006, dal quale risulta che il Consiglio, richiesto di esprimere il parere di cui all'Art. 34, comma 2, lettera b) della legge regionale n. 1/2006 sulle modifiche al regolamento, approvate in via preliminare con la deliberazione giuntale medesima, non ha espresso il parere di competenza a causa del mancato raggiungimento della maggioranza assoluta, prescritta dall'Art. 36, comma 6, della legge regionale n. 1/2006;

Visto l'Art. 36, comma 4, della legge regionale n. 1/2006 che assegna al Consiglio delle autonomie locali il termine di quindici giorni dal ricevimento della richiesta per esprimere il parere di competenza, precisando che, decorso il termine stabilito, si prescinde dal parere;

Ritenuto di approvare le «Modifiche al regolamento per la raccolta dei funghi epigei nel territorio regionale, approvato con il decreto n. 0436/Pres./2000, come modificato dal decreto n. 0147/Pres./2004», nel testo allegato al presente decreto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto l'Art. 42 dello Statuto regionale di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 3010 del 7 dicembre 2006;

Decreta:

E' approvato il regolamento recante «Modifiche al regolamento per la raccolta dei funghi epigei nel territorio regionale, approvato con decreto del Presidente della giunta regionale 1° dicembre 2000, n. 0436/ Pres., modificato con decreto del Presidente della Regione 7 maggio 2004, n. 0147/Pres.», nel testo allegato al presente provvedimento, quale...

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