DECRETO 24 marzo 2011 - Riconoscimento, alla sig.ra Klimenko Anna, di titolo di studio estero abilitante all''esercizio in Italia della professione di ingegnere. (11A05010)

IL DIRETTORE GENERALE

della giustizia civile

Vista l'istanza della Sig.ra Klimenko Anna, nata a Rudniy (Federazione russa) il 17 giugno 1980, cittadina russa, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive integrazioni, in combinato disposto con l'articolo 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «Inzhenier-mehanik», ai fini dell'accesso all'albo degli «ingegneri - sezione A settore industriale» e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante a norma dell'articolo 1, comma 6, norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/98, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Considerato che la richiedente e' in possesso del titolo accademico della durata di 5 anni e sei mesi di «Inzhenier-mehanik» conseguito presso la «Universita' Politecnica statale» di San Pietroburgo nel febbraio 2003;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 10 dicembre 2010;

Preso atto del conforme parere scritto del Consiglio nazionale di categoria;

Rilevato che sono emerse delle differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della medesima professione e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui e' necessario applicare delle misure compensative;

Visto l'art. 49 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni;

Visto l'art. 22. 1 del decreto legislativo n. 206/2007;

Considerato che la richiedente possiede una carta di soggiorno a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 286/1998, come modificato dal decreto legislativo n....

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