DECRETO 28 marzo 2011 - Limitazioni all''afflusso e alla circolazione dei veicoli sulle isole Tremiti. (11A04964)

IL MINISTRO

DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;

Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999, con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Considerato che ai sensi del predetto articolo spetta al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, la facolta' di vietare nei mesi di piu' intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione nelle piccole isole di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente;

Vista la deliberazione della giunta comunale del Comune di Isole Tremiti in data 1° ottobre 2010, n. 125;

Vista la nota n. 75100 del 17 settembre 2010 e la nota di sollecito n. 624 del 7 febbraio 2011, con le quali si chiedeva alla Regione Puglia l'emissione del parere di competenza;

Vista la nota dell'Ufficio Territoriale del Governo di Foggia prot. n. 900-2011 AREA III del 17 febbraio 2011;

Vista la nota n. 0011352 dell'8 marzo 2011, con la quale l'Ufficio territoriale del Governo di Campobasso ha espresso parere favorevole all'emissione del decreto;

Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;

Decreta:

Art. 1

Divieto

Dal 17 aprile 2011 al 30 settembre 2011 sono vietati l'afflusso e la circolazione nel territorio del Comune di Isole Tremiti degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nel Comune stesso.

Art. 2

Divieto

Nel medesimo periodo il divieto di cui all'art. 1 e' esteso sull'isola di San Domino a tutti gli autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 26 t.

Art. 3

Deroghe

Nel periodo di cui all'art. 1 sono concesse deroghe al divieto per i seguenti veicoli:

  1. autoambulanze e veicoli delle forze dell'ordine;

  2. autoveicoli che trasportano invalidi, purche' muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorita'...

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