Ordinanza emessa il 10 ottobre 2006 dalla Corte di appello di Ancona nel procedimento penale a carico di Petrit Drogija Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilita' per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Preclusione, salvo nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, se la nuova pro...

LA CORTE DI APPELLO

Ha pronuciato la seguente ordinanza nel procedimento penale contro Petrit Drogija.

Con sentenza del Tribunale di Ancona in data 11 dicembre 2003 Petrit Drogija veniva assolto per non aver commesso il fatto dalla imputazione di detenzione a fine di spaccio di kg 56,170 di eroina (art. 73 e 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) commesso in Ancona il 1° maggio 2001.

Nel provvedimento si osservava, in particolare, che insufficiente era la prova della conoscenza del trasporto dell'eroina riservanta a bordo del natante conservata dall'imputato.

Avverso detta sentenza presentava tempestivo appello il Procuratore della Repubblica di Ancona con atto 6 febbraio 2004 chiedendo venisse invece affermata la penale responsabilita' dell'imputato, rilevando che gli acquisiti elementi probatori (occultamento della droga in cisterna svuotata del carburante, navigazione del natante sbilanciata a dritta, introduzione del natante nel porto a luci spente) sostenevano esaurientemente l'ipotesi accusatoria.

Alla odierna udienza il procuratore generale, preso atto della sopraggiunta legge 20 febbraio 2006, n. 46, che aveva introdotto la inappellabilita' da parte del pubblico ministero, delle sentenze di proscioglimento, eccepiva la illegittimita' costituzionale degli artt. 1 e 10 della citata legge, per contrasto con gli artt. 3 e 111 della Costituzione.

O s s e r v a

L'art. 1 della legge n. 46 del 20 febbraio 2006, entrata in vigore il 9 marzo 2006, ha modificato l'art. 593 c.p.p. nel senso di precludere al pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento (salvo l'ipotesi eccezionale di nuove prove decisive, non verificatasi nel presente processo).

L'art. 10 della stessa legge n. 46/2006 prevede poi che la legge trovi applicazione anche per i procedimenti in corso, imponendo al giudice innanzi al quale pende l'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella, di emettere ordinanza non impugnabile di inammissibilita' dell'appello.

Evidente, pertanto, e' la rilevanza diretta nel presente giudizio della questione proposta dal procuratore generale dovendosi senz'altro applicare nel procedimento in esame la nuova disciplina della cui legittimita' costituzionale il procuratore generale dubita.

Altrettanto deve concludersi in ordine all'ulteriore presupposto della non manifesta infondatezza della questione.

L'art. 111, secondo comma Cost. dispone che il processo deve svolgersi nel contraddittorio tra le...

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