Ordinanza emessa il 4 ottobre 2006 dal tribunale amministrativo regionale della Calabria - Catanzaro, sul ricorso proposto da comune di Cicala contro Commissario delegato per l'emergenza ambientale nel territorio della regione Calabria ed altri Giustizia amministrativa - Tribunali amministrativi regionali - Controversie relative alla legittimita...

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 661/2006, proposto da comune di Cicala, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Gregorio Ferrari ed elettivamente domiciliato in Catanzaro, via F. Crispi n.151, presso lo studio dell' avv. Alessandro Rizzo.

Contro il Commissario delegato per l'emergenza ambientale nel territorio della Regione Calabria, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso cui e' domiciliato ex lege; Presidenza del Consiglio dei ministri nella persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso cui e' domiciliato ex lege; Ministero dell'interno, non costituito in giudizio; Regione Calabria, nella persona del Presidente pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Coscarella ed elettivamente domiciliata in viale de Filippis, 280, presso la sede dell'Avvocatura regionale; Pregoni Antonio non costituito in giudizio, per l'annullamento dell'ordinanza n. 4308 del 27 aprile 2006, notificata il 6 maggio 2006, del Commissario delegato per l'emergenza ambientale nel territorio della Regione Calabria, avente ad oggetto: nomina del Commissario ad acta per il recupero della tariffa per il servizio della depurazione delle acque presso il comune di Cicala nonche' di ogni atto presupposto connesso o dipendente.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Commissario delegato per l'emergenza ambientale nel territorio della Regione Calabria, della Presidenza del Consiglio dei ministri e della Regione Calabria.

Visti gli atti tutti di causa;

Relatore nella camera di consiglio del 22 giugno 2006 il referendario Giovanni Ruiu;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

F a t t o e d i r i t t o

Con ricorso ritualmente notificato, depositato nella segreteria del Tribunale in data 26 maggio 2006, il comune di Cicala ha impugnato l'ordinanza n. 4308 del 27 aprile 2006 con cui il Commissario delegato per l'emergenza ambientale nel territorio della Regione Calabria ha nomina del Commissario ad acta per il recupero della tariffa per il servizio della depurazione delle acque presso il comune di Cicala.

L'impugnazione dei provvedimenti gravati in questa sede e' affidata alla seguenti censure:

1) Eccesso di potere per travisamento dei fatti, per difetto e contraddittorieta' di motivazione, per ingiustizia manifesta, per difetto di istruttoria e dei presupposti. Violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 15, legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificati dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, nonche' dall'art. 7, legge 7 agosto 1990, n. 241.

La nomina del Commissario ad acta sarebbe avvenuta sull'errato presupposto di una situazione debitoria dell'ente locale, nonostante quest'ultimo avesse stipulato un accordo con l'Ufficio del Commissario delegato per una riduzione della somma dovuta dal comune al 19 maggio 2004, e lo stesso comune abbia gia' versato buona parte di tale somma concordata.

Il Commissario delegato non avrebbe potuto recedere da tale accordo e in ogni caso lo avrebbe dovuto fare con provvedimento esplicito preceduto da comunicazione ex art. 7 legge 7 agosto 1990, n. 241.

2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 7, legge 7 agosto 1990, n. 241;

Il provvedimento impugnato non e' stato preceduto da comunicazione di avvio del procedimento, ne' sono state esposte particolari ragioni di urgenza, tali da giustificarne l'omissione;

3) Eccesso di potere per difetto e contraddittorieta' di motivazione, per difetto di istruttoria e dei presupposti;

Difetterebbero i presupposti per l'emanazione del provvedimento sostitutivo del Commissario, considerato che il gestore dell'impianto di depurazione del comune ricorrente si e' reso gravemente inadempiente per cui alcuna somma sarebbe dovuta dal comune ricorrente.

Si sono costituiti l'Ufficio del Commissario delegato per l'emergenza ambientale nel territorio della Regione Calabria e la Presidenza del Consiglio dei ministri, con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, rilevando l'incompetenza dell'adito Tribunale amministrativo della Calabria, in quanto, secondo il disposto dell'art. 3 d.l. 30 gennaio 2005, n. 245, in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, la competenza di primo grado a conoscere della legittimita' delle ordinanze adottate e dei consequenziali provvedimenti commissariale spetta in via esclusiva, anche per l'emanazione di misure cautelari, al tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma.

Tali amministrazioni hanno, comunque, chiesto che il ricorso sia dichiarato irricevibile ed inammissibile o, in subordine, sia rigettato.

Si e' altresi' costituita la Regione Calabria...

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