Ordinanza emessa il 19 settembre 2006 dal giudice di pace di Dolo nel procedimento civile promosso da Mischiatti Antonio contro Prefetto di Venezia Circolazione stradale - Violazione dei limiti di velocita' - Accertamento dell'infrazione mediante strumenti elettronici (nella specie, 'telelaser') - Disciplina dei mezzi tecnici atti all'accertamen...

IL GIUDICE DI PACE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa n. 169/2005 R.G. promossa con ricorso depositato il 15 marzo 2005, da Mischiatti Antonio, con l'avv. E. Beltrami ed il dott. A. Marangoni;

Contro Prefetto della Provincia di Venezia.

In punto: opposizione ex art. 22 legge n. 689/1981 a verbale di contestazione n. 700002132887 del 29 gennaio 2005 della Polizia stradale di Venezia.

Conclusioni delle parti

Ricorrente: annullare e/o dichiarare inefficace il verbale n. 70002132887 del 29 gennaio 2005 elevato dalla Polizia stradale di Venezia per i fatti meglio descritti in premessa;

Condannare la p.a. a rifondere le spese di causa.

In via subordinata: dichiararsi non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 45 d.lgs. n. 285/1992 in relazione agli artt. 3, 24 e 111 Costituzione, nella parte in cui non prevede che le apparecchiature destinate all'accertamento delle violazioni dei limiti di velocita' siano sottoposte a verifiche periodiche della funzionalita' e per l'effetto sospendersi il presente giudizio e trasmettere gli atti alla Corte costituzionale ai sensi della legge 11 marzo 1953, n. 87.

In via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi che le sopra esposte considerazioni non vengano accolte, si insiste per l'applicazione della sanzione pecuniaria in misura ridotta.

P.A.: voglia codesto giudice di pace: preliminarmente, dichiarare l'inammissibilita' dell'opposizione in quanto ad essa non e' stato allegato il provvedimento opposto e per tale ragione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; nel merito respingere l'opposizione, dichiarando per l'effetto legittimo il provvedimento impugnato; liquidare in via equitativa le spese vive sostenute dall'amministrazione resistente per il presente procedimento e che allo stato e indicativamente si quantificano nella misura di euro 100,00.

F a t t o e p r o c e s s o

Con il ricorso su indicato, il sig. Antonio Mischiatti ha proposto opposizione avverso il verbale in epigrafe, con il quale la Polizia stradale di Venezia aveva contestato al ricorrente la violazione dell'art. 142, commi 1 e 9 c.d.s., per aver circolato alla guida del veicolo tg CN509FX, lungo la s.s. 309, in localita' Giare di Mira, alla velocita' (calcolata la tolleranza del 5%) di km/h 107, eccedendo di 47 km/h il limite massimo di velocita', stabilito in km/h 60, accertamento effettuato a mezzo di apparecchiature Telelaser Ultralite matricola UL007758 con...

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