Ordinanza emessa il 5 luglio 2006 dalla Corte di appello di Palermo nel procedimento penale a carico di Castiglione Calogera ed altri Processo penale - Appello - Modifiche normative - Disciplina transitoria - Impugnazione della parte civile avverso sentenze di proscioglimento - Preclusione - Applicabilita' della nuova disciplina ai procedimenti ...

LA CORTE DI APPELLO

Riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente ordinanza.

Con sentenza emessa in data 29 aprile 2004 dal Tribunale di Agrigento, in composizione monocratica, Castiglione Calogera, Hamel Piero, Vella Basilio e Lombardo Carmelo venivano assolti dai reati di cui agli artt. 81 cpv., e 371-bis c.p. loro rispettivamente ascritti perche' il fatto non sussiste.

Avverso la detta sentenza proponevano appello il pubblico ministero, per chiedere il riconoscimento della penale responsabilita' dei predetti imputati, e la difesa delle parti civili costituite Arnone Giuseppe, Legambiente Nazionale e Legambiente Regionale per chiedere la condanna degli stessi imputati al risarcimento dei danni.

All'udienza del 31 maggio 2006, a seguito della entrata in vigore della legge 26 febbraio 2006, n. 46, recante modifiche al codice di procedura penale in materia di inappellablita' delle sentenze di proscioglimento, il procuratore generale, stante l'intervenuto decorso dei termini di prescrizione in ordine ai reati in contestazione, dichiarava di rinunciare alla proposta impugnazione.

La difesa di parte civile sollevava eccezione di incostituzionalita' deducendo il contrasto dell'art. 576 c.p.p., come modificato dalla legge n. 46/2006 con gli artt. 3, 111 e 24 della Costituzione.

Osserva la Corte che a seguito della modifica introdotta dalla legge n. 46/2006 la norma di cui all'art. 576 c.p.p., collocata nel libro del codice di rito, riguardante le disposizioni generali in materia di impugnazioni, non indica piu' lo specifico mezzo di impugnazione consentito alla parte, essendo stato soppresso il richiamo espresso al "mezzo previsto per il pubblico ministero" che, nella precedente normativa, costituiva il solo elemento, testuale che legittimava l'appello della parte civile.

Sia in virtu' di quanto previsto dall'art 568 c.p.p., il quale, fissando in via generale il principio di tassativita' dei mezzi di impugnazione, stabilisce che i provvedimenti del giudice possono essere impugnati solo dai soggetti e con i mezzi espressamente indicati, sia in forza della previsione di cui all'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, secondo la quale non e' consentita una interpretazione estensiva della legge che vada oltre il significato reso palese dal senso proprio delle parole e dalla intenzione del Legislatore, si deve escludere che oggi la parte civile possa proporre appello avverso la sentenza, che abbia prosciolto l'imputato.

Tale...

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