Ordinanza emessa il 16 giugno 2006 dalla Corte di appello di Palermo nel procedimento penale a carico di Salvo Marco ed altro Processo penale - Appello - Modifiche normative - Limitazione del potere di appello del pubblico ministero alle sentenze di condanna - Possibilita' per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di prosc...

LA CORTE DI APPELLO

Riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente ordinanza.

Nel processo a carico di Salvo Marco, nato ad Palermo il 4 dicembre 1976 e Salvo Natale, nato a Palermo il 15 gennaio 1969, definito con sentenza emessa dal Tribunale di Termini Imerese in composizione monocratica in data 9 novembre 2004, con la quale i predetti imputati dono assolti dal reato di ricettazione loro in concorso ascritto perche' il fatto non costituisce reato;

Preso atto dell'appello ritualmente e tempestivamente interposto avverso la predetta sentenza dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese, che ha richiesto, previa affermazione della colpevolezza dei suddetti imputati, la condanna degli stessi alle pene di legge;

Rilevato che all'udienza del 24 marzo 2006 il procuratore generale ha sollevato eccezione di illegittimita' costituzionale degli artt. 1 e 10 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, per violazione degli artt. 3 e 111, secondo comma Cost.; 3 e 112 Cost. in relazione agli artt. 73 e 74 ord. giud.; 97 Cost.; 3, 111, 101 e 104 Cost.; 111, settimo comma Cost.;

Sentito il difensore degli imputati suddetti;

O s s e r v a

Questa Corte e' chiamata a pronunciarsi sulla manifesta non infondatezza della questione di compatibilita' costituzionale degli artt. 1 e 10 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, che ha, tra le altre, modificato la disposizione di cui all'art. 593, comma 1 c.p.p. prevedendo la possibilita' dell'appello da parte del pubblico ministero e dell'imputato soltanto avverso le sentenze di condanna.

Piu' specificamente, le norme che si assumono incostituzionali attengono, quanto alla prima di esse (art. 593 codice di rito), alla limitazione del potere di appello del pubblico ministero, adesso circoscritto alle sole sentenze di condanna; alla residuale possibilita' di esercitare siffatto potere soltanto in presenza di una prova decisiva da articolare ed assumere secondo le modalita' indicate nell'art. 603, comma 2 c.p.p.; alla declaratoria in via preliminare di inammissibilita' dell'appello con ordinanza da parte del giudice, ove non venga disposta la rinnovazione del dibattimento ed alla correlata possibilita' - per le parti - di proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di primo grado nel termine di giorni quarantacinque decorrente dalla notificazione della ordinanza di inammissibilita' dell'appello.

Quanto alla seconda, la norma si riferisce alla disciplina transitoria che prevede l'applicabilita' delle disposizioni di cui sopra ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della novella modificatrice.

Un primo, preliminare esame riguarda la rilevanza delle questioni proposte:

rilevanza nel caso in esame pacificamente sussistente, posto che non essendo state dedotte da parte del p.m. appellante prove nuove sopravvenute nei limiti temporali previsti per la proposizione dell'appello e trovando applicazione - per effetto della disciplina transitoria - la previsione normativa di cui all'art. 1 della legge n. 46/06, ne deriverebbe la necessaria pronuncia di inammissibilita' dell'appello ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 10, in relazione alla previsione di carattere generale contenuta nell'art. 593, comma 2 c.p.p.

La rilevanza della questione appare evidente poiche' si tratta di una diversa disciplina del presente processo conclusosi con una sentenza di assoluzione per entrambi gli imputati in virtu' della quale il pubblico ministero appellante, per un verso vedrebbe precluso il proprio potere di appello e, per altro verso, sarebbe costretto in tempi peraltro assai ristretti, a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT