Ordinanza emessa il 7 luglio 2006 dalla Corte di appello di Palermo nel procedimento penale a carico di Woodrow Maria Elena ed altri Processo penale - Appello - Modifiche normative - Limitazione del potere di appello del pubblico ministero alle sentenze di condanna - Possibilita' per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze d...

LA CORTE DI APPELLO

Riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente ordinanza.

Nel processo a carico di Woodrow M. Elena, nata a Palermo il 6 febbraio 1948, La Loggia Enrico, nato ad Agrigento il 25 febbraio 1947 e Giorgianni Vittorio, nato a Palermo il 26 giugno 1941, definito con sentenza emessa dal Tribunale di Trapani - Sezione distaccata di Alcamo, in data 15 luglio 2004, con la quale i predetti imputati sono stati assolti dalla contravvenzione di cui all'art. 20, lett. c), legge n. 47/1985 loro ascritta al capo A) ed i soli Woodrow e La Loggia anche dalla contravvenzione di cui all'art. 163, d.lgs. n. 490/1999, loro ascritta la capo B) perche' il fatto non costituisce reato;

Preso atto dell'appello ritualmente e tempestivamente interposto avverso la predetta sentenza dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani, che ha richiesto l'affermazione della colpevolezza degli imputati in ordine ai detti reati e la condanna degli stessi alle pene di legge;

Rilevato che all'udienza odierna il procuratore generale ha sollevato eccezione di illegittimita' costituzionale degli artt. 1 e 10 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 per violazione degli artt. 3 e 111 secondo comma Cost.; 3 e 112 Cost. in relazione agli artt. 73 e 74 ord. giud.; 97 Cost.; 3, 111, 101 e 104 Cost.; 111, settimo comma Cost.;

Sentito il difensore degli imputati che ha controdedotto opponendosi all'eccezione sollevata dal p.g., ritenendola infondata e chiedendo dichiararsi l'inammissibilita' dell'appello;

O s s e r v a

Questa Corte e' chiamata a pronunciarsi sulla manifesta non infondatezza della questione di compatibilita' costituzionale degli artt. 1 e 10 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, che ha, tra le altre, modificato la disposizione di cui all'art. 593, comma 1 c.p.p. prevedendo la possibilita' dell'appello da parte del pubblico ministero e dell'imputato soltanto avverso le sentenze di condanna.

Piu' specificamente, le norme che si assumono incostituzionali attengono, quanto alla prima di esse (art. 593 codice di rito), alla limitazione del potere di appello del pubblico ministero, adesso circoscritto alle sole sentenze di condanna; alla residuale possibilita' di esercitare siffatto potere soltanto in presenza di una prova decisiva da articolare ed assumere secondo le modalita' indicate nell'art. 603, comma 2 c.p.p.; alla declaratoria in via preliminare di inammissibilita' dell'appello con ordinanza da parte del giudice, ove non venga disposta la rinnovazione del dibattimento ed alla correlata possibilita' - per le parti - di proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di primo grado nel termine di giorni quarantacinque decorrente dalla notificazione della ordinanza di inammissibilita' dell'appello.

Quanto alla seconda, la norma si riferisce alla disciplina transitoria che prevede l'applicabilita' delle disposizioni di cui sopra ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della novella modificatrice.

Un primo preliminare esame riguarda la rilevanza delle questioni proposte:

rilevanza nel caso in esame pacificamente sussistente, posto che non essendo state dedotte da parte del p.m. appellante prove nuove sopravvenute nei limiti temporali previsti per la proposizione dell'appello e trovando applicazione - per effetto della disciplina transitoria - la previsione normativa di cui all'art. 1 della legge n. 46/2006, ne deriverebbe la necessaria pronuncia di inammissibilita' dell'appello ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 10, in relazione alla previsione di carattere generale contenuta nell'art. 593, secondo comma c.p.p. non potendo, peraltro, trovare applicazione nel caso in esame, in assenza di specifico richiamo, il disposto del novellato art. 580 c.p.p. prima che sia stato percorso l'intero iter procedimentale descritto dalla norma transitoria.

E in ogni caso l'applicazione dell'art. 580, c.p.p. non eliminerebbe i sospetti di...

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