Ordinanza emessa il 17 luglio 2006 dal giudice di pace di Chioggia sul ricorso proposto da Baldo Alberto Processo penale - Procedimento davanti al giudice di pace - Richieste del pubblico ministero - Obbligo del pubblico ministero di formulare l'imputazione anche nel caso in cui abbia espresso parere contrario alla citazione Mancata previsione -...

IL GIUDICE DI PACE

Visto il ricorso immediato ex art. 21, d.lgs. n. 274/2000 presentato in data 6 luglio 2006 da Baldo Alberto, difeso dall'avv. Giorgio Vianelli del Foro di Venezia, nei confronti di Laudo Antonio R.G.N. 47/2006, esaminato il parere contrario alla citazione formulato, ex art. 25, comma 2, d.lgs. n. 274/2000, ha emesso la seguente ordinanza.

Con ricorso immediato ex art. 21, d.lgs. n. 274/2000 il sig. Baldo Alberto, dirigente del settore dei lavori pubblici del comune di Chioggia, nato a Chioggia il 3 novembre 1947 ed ivi residente in viale Po n. 13, a mezzo del difensore avv. Giorgio Vianelli, con studio in Chioggia, Borgo San Giovanni n. 641 esponeva di aver subito danni patrimoniali e non patrimoniali a causa del sig. Lando Antonio che, il giorno 25 maggio 2006 alle ore 15,30, mentre il Baldo si trovava nel proprio ufficio sito in Chioggia, Calle Nordio Marangoni, lo ingiuriava profferendo reiteratamente ad alta voce, si' da essere udito da altri dipendenti della struttura pubblica, le seguenti frasi: "Ingegnere lei e' un incapace, non ha i coglioni per ricoprire quest'ufficio ... ingegnere lei e' un incapace".

Chiedeva, pertanto, il ricorrente che il giudice volesse fissare udienza per procedere nei confronti del suindicato Lando Antonio, il quale veniva individuato specificando esclusivamente la sua residenza, per il reato di cui all'art. 594 c.p.

Per il ristoro di tutti i danni subiti il ricorrente, contestualmente al ricorso ex art. 23, d.lgs. n. 274/2000, si costituiva parte civile.

Presentato il ricorso immediato in cancelleria in data 4 ottobre 2004, il 13 luglio 2006 il pubblico ministero, ritenuto il ricorso inammissibile per mancanza delle generalita' complete della persona citata a giudizio, formulava parere contrario alla citazione.

Questo giudice non ritiene di condividere le censure mosse al ricorso immediato dal pubblico ministero.

Come sentenziato dalla suprema Corte "non sussiste la causa di inammissibilita' prevista dall'art. 24, comma 1, lett. c),d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, se il ricorso immediato presentato al giudice di pace non contiene l'indicazione della data e del luogo di nascita della persona citata a giudizio, ma riporti comunque l'indicazione del nome, del cognome e del luogo di residenza, in quanto deve escludersi che sussista a carico della persona offesa un onere di preventiva identificazione di colui nei cui confronti e' presentato il ricorso, essendo sufficiente che l'atto non sia diretto ad incertam personam" (Cass. 11 aprile 2003, n. 21714).

La stessa Corte costituzionale, nell'ordinanza n. 83 del 2 marzo 2004 ha avallato la suddetta interpretazione puntualizzando, altresi', che "la completa identificazione dell'imputato e' differibile al momento della presentazione del medesimo avanti all'autorita' procedente".

Ebbene, benche' in motivato disaccordo con il parere del pubblico ministero, il d.lgs. n. 274/2000 non pare consentire al giudice di pace, nel caso di specie come in casi analoghi, il compiuto esercizio delle proprie prerogative.

E' bene esaminare gli artt. 25 e ss., d.lgs. n. 274/2000.

L'art. 25, d.lgs. n. 274/2000 riconosce al pubblico ministero un vaglio preventivo in ordine all'ammissibilita' del ricorso, alla sua fondatezza ed alla competenza per territorio del giudice adito. In tali casi lo stesso pubblico ministero "esprime parere contrario alla citazione" altrimenti formula l'imputazione confermando o modificando l'addebito contenuto nel ricorso.

In ogni caso il pubblico ministero ha dieci giorni di tempo dalla comunicazione del ricorso per presentare le sue richieste nella cancelleria del giudice di pace.

Decorso detto termine, l'art. 26, d.lgs. n. 274/2000, prevede che il giudice di pace "anche se il pubblico ministero non ha presentato richieste" provvede a norma dei commi 2, 3 e 4, commi che contemplano le ipotesi in cui il giudice di pace ritenga il ricorso inammissibile, manifestamente infondato, presentato per un reato che appartiene alla competenza di altro giudice ovvero presentato a giudice incompetente per territorio.

Qualora poi "non deve provvedere ai sensi dell'art. 26", dispone l'art. 27, comma 1, d.lgs. n. 274/2000, il giudice di pace, entro venti giorni, convoca le parti in udienza con decreto il quale, tra l'altro, deve contenere "la trascrizione dell'imputazione".

L'art. 27, d.lgs. n. 274/2000, sostanzialmente, presuppone che un'imputazione, comunque, sia stata formulata mentre, come si e' visto dall'esame degli articoli precedenti, cio' puo' anche non essere avvenuto.

Dall'esame del suddetto articolato risulta chiaramente che l'ipotesi in cui il pubblico ministero, ritenendo il ricorso inammissibile ovvero infondato ovvero presentato ad un giudice incompetente per materia, esprime parere contrario alla citazione mentre il giudice di pace ritenga, al contrario, il ricorso ammissibile ovvero fondato ovvero presentato al giudice competente, non e' contemplato e, quindi, non e' prescritto che tipo di provvedimenti il giudice, in mancanza della formulazione dell'imputazione, possa adottare in simili casi.

Ne' e' possibile ricavare altrimenti, da altre norme, indicazioni chiare ed inequivoche a riguardo. Ed invero.

Non pare che il giudice...

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